Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)
SACRA THEOLOGIA - Péter Erdő, Leggi ingiuste e liberta religiosa
LEGGI INGIUSTE E LIBERTA RELIGIOSA 11 legge siano liberati dall’obbligazione di osservarla. Basta per questo una probabilità forte ed oggettivamente fondata11. Tutta questa tradizione di pensiero presuppone però una visione antropologica largamente condivisa, cioè la certezza che si possa sapere che cosa è buono per l’essere umano, che cosa è il bene comune. II. La SEPARAZIONE DELLA QUESTIONE DELLA GIUSTIZIA DELLA LEGGE DAL BENE COMUNE In seguito alla svolta gnoseologica della tarda modernità si cominciò però a mettere in dubbio resistenza di beni oggettivi, cominciando a ridurre la questione al problema dei desideri, degli interessi basati su delle scelte soggettive. Così si è arrivati a un concetto più relativo e formale di giustizia e alla separazione del bene comune (ritenuto forse inesistente o non riconoscibile) dalla giustizia. La maggior parte delle teorie moderne, infatti, ha un carattere politico e si stacca dall’aspetto tradizionale giuridico. Da non pochi viene condiviso il principio “della priorità del giusto sul bene”. Quest’ultimo sarebbe “soggettivo in quanto la società registra una pluralità di visioni del bene, mentre il giusto, inteso come l’insieme delle regole e delle istituzioni che rendono possibile una coesistenza rispettosa della libertà e dell’uguaglianza dei soggetti plurali”, sarebbe “oggettivo”12. Secondo autori come John Rawls la “pretesa dimostrabilità razionale di una metafisica o di una morale” come pure “quella delle religioni e delle fedi, è una questione che riguarda solo coloro che le sostengono e non può entrare a far parte della ragione pubblica”13. Tale visione però non può essere accettata da coloro che avanzano una pretesa di verità e pensano di “rivolgersi a tutti e non solo a coloro che già condividono le loro convinzioni”14. Inoltre, indipendentemente dalla visione teorica della giustizia che un legislatore condivide, nessuna legislazione può rinunciare all’identificazione di certi valori ossia di beni fondamentali che la società deve perseguire15. Anche se gli organi di potere di uno stato negano l’esistenza di beni oggettivi e riconoscibili, sono 11 Salmanticenses, Cursus Theologiae Morális, III, Tract. XI, cap. 4, punctum 1, n. 4: ed. Vene- tiis 1734. 49: “An vero cesset lex ipso facto, vel expectanda sit declaratio legislatoris, vel abrogano illius, vel conrtaria consuetudo? Affirmant Soto et Montesinos. Sed alii omnes merito id negant, asserentes, legem ipso facto cessare, hoc ipso, quod finis adaequatus illius ruat; quia hoc ipso redditur inutilis bono communi, et ideo a ratione legis cadit, nec requiritur, quod toti com- munitati cessatio causae innotescat (...) Et licet lex videatur esse in possessione, probabile est non esse, cum sit probabile, esse inutilem”. 12 Del Vecchio, G. - Viola, F., Giustizia, in Enciclopedia filosofica, V. Milano 2006. 4885. 13 Del Vecchio, G. - Viola, F., Giustizia, in Enciclopedia filosofica, V. 4885; cfr. Rawls, J., A Theory of Justice, Cambridge (Mass.) 1971. 14 Del Vecchio, G. - Viola, F., Giustizia, in Enciclopedia filosofica, V. 4885. 15 Ibid.