Folia Theologica et Canonica 2. 24/16 (2013)

IUS CANONICUM - Forteenth International Conference «Questioni sul tema della provisione canonica degli uffici ecclesiastici» 11th February 2013 Velasio De Paolis, C. S., Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II

IL CODICE DEL 1983 ULTIMO DOCUMENTO DEL VATICANO II 227 2. I dieci principi8 Ad introduzione dei dieci principi si afferma che l’opera della revisione del codice è “veluti complementum” dello stesso Concilio9; vengono poi richiamate le due indicazioni offerte da Paolo VI nel suo discorso alla Commissione il 20 ottobre 1965: “scilicet (ius canonicum) accomodari debet novo mentis habitai, Concilii Vaticani secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur, et novis necessitatibus populi Dei”10. I dieci principi costituiscono già una prima risposta alle errate interpretazioni del Concilio, in quanto i dieci principi nascono per rivedere il codice alla luce del Concilio, ma lontano dalle errate interpretazioni. Così il primo principio, rispondendo a coloro che pretendevano che alla Chiesa bastasse una regula fidei afferma che la Chiesa ha bisogno di un vero ordinamento giuridico; e afferma che tale esigenza emerge proprio dalla natura della Chiesa, che ha una usa soggettività giuridica, che risponde alle esigenze della sovranità, indipendenza e libertà rispetto allo stato; richiede inoltre con­dizioni precise per individuare chi appartiene ad essa e può pertanto partecipare ai suoi beni spirituali, è pure necessario determinare i diritti e i doveri reciproci aH’intemo della comunità ecclesiale. In questo ordinamento non può mancare neppure il diritto penale {principio nono). Tuttavia l’ordinamento giuridico della Chiesa, per la sua natura di comunità soprannaturale che persegue la salvezza eterna dell’uomo, ha delle peculiarità che devono essere rispettate, come per es. la distinzione tra foro interno e foro esterno {principio secondo); dispone di strumenti non solo giuridici, ma anche pastorali; ed ha a cuore non solo la giustizia, ma anche la carità; i suoi mezzi non sono solo giuridici, {principio terzo). Per la Chiesa in modo particolare ha un significato importante il principio di sussidiarietà {principio quinto)-, devono essere anche definiti i diritti personali e le procedure per la loro protezione; (principi sesto e settimo). La peculiarità dell’ordinamento canonico dovrebbe emergere dalla stessa impostazione sistematica {principio decimo). 3. La costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges Il collegamento tra la revisione del Codice e il Concilio Vaticano II viene sotto- lineato in modo molto forte nella cost. ap. Sacrae disciplinae leges, con la quale viene promullgato il nuovo Codice. Essa evidenzia che la riforma del 8 Vedi in Communicationes 1 (1969) 77-85 e la Relatio su di essi, 86-91; anche le risposte alle domande, 92-98. 9 Communicationes 1 (1969) 78. 10 Communicationes 1 (1969) 78.

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