Folia Theologica et Canonica 2. 24/16 (2013)

IUS CANONICUM - Forteenth International Conference «Questioni sul tema della provisione canonica degli uffici ecclesiastici» 11th February 2013 Velasio De Paolis, C. S., Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II

IL CODICE DEL 1983 ULTIMO DOCUMENTO DEL VATICANO II 225 Paolo VI, particolarmente attento e vigile, percepì il pericolo di una Chiesa alla deriva, senza disciplina e senza diritto. I lavori di revisione erano piuttosto fermi e le spinte ecclesiali portavano piuttosto lontano dal diritto. Il codice del 1917 era disatteso e ritenuto sorpassato. Il nuovo non esisteva né dava segni di intraprendere il cammino del rinnovamento. Nel 1967 ricorreva il cinquantesimo anniversario del codice del 1917. Sembrava che dovesse passare inosservato. Paolo VI ne volle la celebrazione. Ma non sembra che abbia avuto una grande risonanza, se la notizia appariva in una paginetta dello stesso Osservatore Romano. Fu tuttavia una occasione per risvegliarsi dal letargo. Il presidente della Commissione Pontificia per la revi­sione del Codice, il Card. Pericle Felice, indirizzandosi al Papa osservava: “Del Codex lurìs canonici alcune norme sono state espressamente abrogate con spe­ciale Motu Proprio; molte sono state obrogate o derogate in forza di leggi e di norme successive, alcune delle quali riordinanti ex integro la materia. Altre ancora, e sono moltissime, sono state emanate per regolare istituti nuovi, in armonia alle esigenze dei tempi. Si è avvertita pertanto la necessità di una nuova codificazione. Questa tuttavia non può limitarsi ad una pura e semplice revisione delle norme ora in vigore, ma deve soddisfare in pieno al nuovo spiri­to e muoversi verso i nuovi orizzonti, aperti largamente dalla grande Assise Ecumenica che, se è stata conclusa circa un anno e mezzo fa, ha appena inizia­to, sia lecito dirlo, il lungo e grande cammino di penetrazione nella vita della Chiesa”.3 Il Presidente avverte la nuova coscienza del compito della stessa Commissione. Si rende conto che essa, nata per recognoscere il codice, dovrà essere invece una Commissione per una nuova codificazione. Egli pertanto avverte ancora: “Il nuovo Codice di leggi sarà, per conseguenza, la migliore tutela dello spirito del Concilio e contribuirà-così speriamo- alla restaurazione della pace interna della Chiesa.”4 Per l’occasione ci fu anche un discorso di Paolo VI. In esso egli anzitutto ricorda il compito della Commissione: “qua ideo costituimus ut leges iuris canonici, secundum praescripta Oecumenici Concilii Vaticani secundi, renovarentur”5. Ma in tale discorso il Papa comincia da lontano, dal significato stesso del diritto nella realtà umana e quindi anche nella Chiesa, sottolineando la funzione positiva e necessaria del diritto, ed esprime la necessità che le leggi siano veramente al servizio della Chiesa e rispondenti alla sua vita, anche per debellare alcune dottrine ostili al diritto che egli denuncia: “ Ad hoc ipsum quod attinet, non desunt quidem causae dubita- tionis et anxietatis. Quemadmodum notum est, hac aetate nostra non paulum pervagatus est die quidam habitus mentis, ex quo legibus canonicis et omnibus quae eas veluti repraesentant vel aliquo modo hamm sunt praedita auctori­3 Communicationes 1 (1969) 58. 4 Communicationes 1 (1969) 58. 5 Communicationes 1 (1969) 65.

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