Folia Theologica et Canonica 2. 24/16 (2013)

IUS CANONICUM - Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem., Modifiche storiche e giuridiche della Chiesa nelle prescrizioni canoniche circa l’amministrazione del battesimo nel rito latino e la loro applicabilita nella nuova evangelizzazione

180 SZABOLCS ANZELM SZUROMI, O.PRAEM. Il rito solenne del battesimo avveniva o nella cappella della fonte battesimale delle chiese o presso il battistero.19 Il concilio di Chalon-sur-Saôn dell' 813 pre­scriveva che l’amministrazione del battesimo del bambino non ancora adolescente avvenisse all'interno della Santa Messa, in modo che anche la famiglia del battezzato partecipasse.20 Lo stesso concilio impose alla famiglia del battezzato oltre al pagamento della decima, di prender parte ogni domenica alla Santa Messa, in modo obbligatorio, per un’anno, a partire dal giorno del battesimo.21 Tradizionalmente, l'amministrazione del sacramento del battesimo avveniva nel periodo tra Pasqua e Pentecoste22, ma era diverso, nel caso in cui vi era la necessità di battezzare per causa di pericolo che poteva avvenire in qualsiasi momento. Nelle fonti, in qualità di amministratore del sacramento, viene menzionato il vescovo e anche il sacerdote. Tuttavia ha una grande importanza il lavoro teologico svolto da Theodulf d’Orléans, che dimostra chiaramente che in grave necessità, qualsiasi cristiano poteva amministrare il battesimo.23 In occidente, dagli scritti teologici e giuridici dell’epoca carolingia, è chiaro che i primi decenni del IX secolo sono serviti a definire e ad unificare meglio l’amministrazione del battesimo, che oltre al pontefice e ai teologi ha giocato un ruolo decisivo anche Carlo Magno. IL L’amministrazione del battesimo alla luce della tradizione DISCIPLINARE DEL TARDO MEDIOEVO E DEL CONCILIO DI TRENTO Se seguiamo la tradizione disciplinare antiche tramite le collezioni medioevali fino ad arrivare ad alcune collezioni del Corpus iuris canonici possiamo vedere che l’interpretazione delle fonti per quanto riguarda il sacramento del battesi­mo sono legate ad una descrizione chiara del diritto divino e canonico. È da tener presente il pensiero di Sant’Agostino, che possiamo trovare nei testi della Panormia (IP 1.11) e del Décrétant (ID 1.50) di SantTvo di Chartres, nonché viene rispreso anche dal Decretimi Gratiani D. 4 c. 6 de cons. Qui al contrario di Giuliano, Sant’Agostino afferma che la circoncisione è il segno della fede nella divina giustizia, e in quanto tale cancella “i peccati originali”. 19 Imbert, J., Les temps Carolingiens, 54. 20 Mansi XIV. 91-108. 21 Boretius, A. - Krause, V. (ed.), Capituiaria regum francorum (MGH Legum), II. Hannoverae 1897 (repr. 1960) 82-83; cfr. Imbert, J., Les temps Carolingiens, 54. Szuromi, Sz. A., Egyházi intézménytörténet [Storia Istituzionale Ecclesiastica], 49-50. 22 Cfr. pe. Concilium Rispacense (798), can. 4: Werminghoff, A. (ed.), Concilia aevi karolini, 198. 23 De ordine baptismi ad Magnum Senonensem liber: Migne, I.-P. (ed.), Patrologiae cursus com­plétas. Series Latina, I-CCXXI, Lutetiae Parisiorum 1844-1864 (in seguito PL) CV. 223-240. 24 Friedberg, Ae. (ed.), Corpus iuris canonici, Lipsiae I—II. 1879-1881 (in seguito Friedberg) I. 1363.

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