Folia Theologica et Canonica 2. 24/16 (2013)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, Le liturgie orientali dopo la Sacrosanctum Concilium - Aspetti teologici e giuridici
FOLIA THEOLOGICA ET CANONICA (2013) 147-158 Péter Erdő LE LITURGIE ORIENTALI DOPO LA SACROSANCTUM CONCILIUM - ASPETTI TEOLOGICI E GIURIDICI I. Le liturgie orientali nei documenti del Concilio Vaticano II; II. Documenti postconCILIARI DELLA SANTA SEDE RIGUARDO LE LITURGIE ORIENTALI; III. LITURGIA E SACRAMENTI NELLE chiese cattoliche orientali, 1. L’aspetto pneumatologico, 2. I rapporti con i cristiani non cattolici nel campo liturgico-sacramentale'. Riassunto. I. Le LITURGIE ORIENTALI NEI DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II La costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium parla raramente della liturgia delle chiese orientali. Ribadisce però che “allo scopo di favorire la riforma, il progresso e l’adattamento della sacra liturgia, è necessario che venga promossa la soave e viva conoscenza della sacra scrittura, attestata dalla venerabile tradizione dei riti sia orientali che occidentali” (SC 24). La menzione speciale dei riti orientali si trova quindi nel contesto dell’aspetto biblico della sacra liturgia. Eppure dei riti si parla in diversi sensi. Le numerose menzioni si riferiscono spesso anche alle tradizioni liturgiche diverse dal rito romano. Bisogna sottolineare che la costituzione liturgica del concilio ha l'intenzione di presentare la riforma liturgica nel quadro del programma d’insieme del concilio stesso. Tale programma è stato delineato già nell’enciclica Ad Petri Cathedram del Beato Giovanni XXIII1. Già il movimento liturgico precedente al concilio è stato ben più di un tentativo di migliorare le forme di espressione liturgica. Il desiderio che ha ispirato questo movimento era di “rinnovare il pensiero e la vita cristiana in base alle fonti che scaturivano dalla liturgia”2. Il testo ufficiale della Sacrosanctum Concilium dice infatti, che “il sacro concilio, proponendosi di far crescere ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire ciò che può contribuire all’unione di tutti i credenti in Cristo (...) ritiene suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e dell’incremento della liturgia” (SC 1). In base a tale intenzione generale viene sottolineato che fra le norme e i principi stabiliti nella costi1 29 giugno 1959: AAS51 (1959)497-531. 2 Jungmann, J. A., Konstitution über die Heilige Liturgie (Constitutio de sacra liturgia). Einleitung und Kommentar, in Das Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und Deutsch. Kommentare, I. Freiburg-Basel-Wien 1966. 15.