Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)
IUS CANONICUM - Adolfo Longhitano, L’insegnamento delle discipline teologiche nella formazione dei seminaristi
262 ADOLFO LONGHITANO b) il riferimento ideale delle norme della costituzione sembrava essere costi- tuito dalla sintesi dottrinale astratta, di impostazione deduttiva, proposta dalla neoscolastica; c) la sintesi neoscolastica, öltre ad essere separata dalia vita spirituale e litur- gica, non si proponeva di offrire al credente le ragioni della sua fede, ma di controbattere le argomentazioni dei razionalisti e dei protestanti nello stile apologetico delle controversie; d) non era facile distinguere l’ordinamento degli studi teologici necessari per esercitare il ministero presbiterale da quello richiesto per chi si avviava alia ri- cerca scientifica; e) la separazione fra la filosofia e la teológia e 1’artificiosa moltiplicazione delle discipline avevano determinato un insegnamento per nozioni, ehe non aiutava gli utenti a realizzare la sintesi richiesta per una compiuta formazione umana e cristiana, soprattutto in coloro che si preparavano a svolgere il ministero presbiterale. f) la Sacra Scrittura non costituiva il fondamento delle discipline teologiche; assieme alla storia, alla patrologia e all’archeológia cristiana sembrava essere considerata un supporto alla teológia fondamentale, alla dogmatica e alla morale. A questi e ad altri rilievi sembra dare una prima risposta il decreto del Concilio Vaticano II Optatam totius sulla formazione sacerdotale, promulgato il 28 ottobre 1965* 4 5. II documento, dopo avere indicato i presupposti di idoneità culturale per coloro che vogliono avviarsi agli ordini sacri', indica un nuovo per- corso per 1’ordinamento degli studi ecclesiastici, ehe parte dalla nécessité di “mettere in miglior rapporto la filosofia e la teológia” alio scopo di “farle convergere concordemente alla progressiva apertura dello spirito degli alunni verso il mistero di Cristo, il quale compenetra tutta la storia dei genere umano, agisce continuamente nella Chiesa ed opera principalmente attraverso il ministero sacerdotale”6. 39-65. Pighin, B. F., La manualistica: diritto-morale, in II diritto canonico nel sapere teologi- co, 67-88. Redaelli, C., II rinnovamento post-concliare, in II diritto canonico nel sapere teolo- gico, 89-111. 4 Optatam totius (OT), in Enchiridion Vaticanum, 1. 1243-1318. Per il nostro tema si veda il commento di Meyer, A. - Baldanza, G., II rinnovamento degli studi ecclesiastici, in II decreto sulla formazione sacerdotale, Torino-Leumann 1967. 413-478 e Alberigo, G. (a cura di), Storia dei Concilio Vaticano II, V. Bologna 2001.204-210. 5 “Gli alunni dei seminario, prima di iniziare gli studi ecclesiastici propriamente detti, devono acquistare quella cultura umanistica e scientifica che in ciascuna nazione dà diritto ad accedere agli studi superiori; inoltre devono acquistare quella conoscenza della lingua latina ehe è necessaria per comprendere e utilizzare le fonti di tante scienze e i documenti della Chiesa. E da con- siderarsi necessario altresi lo studio della lingua liturgica propria di ciascun rito, e si promuova molto una congrua conoscenza delle lingue della sacra Scrittura e della tradizione” OT 13: Enchiridion Vaticanum, 1.799. 6 OT 14: Enchiridion Vaticanum, 1.800.