Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris

SIGNIFICATO E LIMITI DELLA DEFINIZIONE DI CHIESA SUI IURIS 81 bus” e definendo le conferenze episcopali come "coetus Episcoporum’*2. Inoltre, bisogna notare che ad una conferenza episcopale non corrisponde una circo- scrizione ecclesiastica che riunisca organicamente tutte le chiese particolari da essa interessate62 63, come succede, inevece, nel caso delle Chiese sui iuris. Per queste ragioni non solo l’equivalenza ma anche la proposta di erigere in patriar- cato alcune conferenze episcopali, a livello nazionale o continentale64, appare inadeguata, dal momento ehe l’istituzione patriarcale è ampiamente riconosciu- ta come tipica dell’Oriente65. Peraltro, nelTambito della Chiesa latina, 1’autono- mia delle diocesi si è gradualmente e saldamente affermata in rapporto alie is- tanze di collegialità come effetto del dissolvimento o dei ridimensionamento di tutte le istanze intermedie a causa di un progressivo processo di centralizzazio- ne66, mentre le strutture orientali di organizzazione ecclesiale, in forza della loro autonómia, tendono, appunto, a dar maggior consistenza alie istanze ehe pos- sano mediare ffa la Chiesa universale e le Chiese particolari, disciplinando l’in- treccio di rapporti giuridici ehe ne deriva. D’altronde, è evidente che l’esistenza della sinodalità a livello delle confe­renze episcopali non deriva dalla collegialità o sinodalità dei collegio universale dei vescovi, bensi dalla dimensione sinodale inerente al singolo ministero epis­copale. Perciô, le conferenze episcopale non partecipano alla sinodalità dei col­legio universale ma realizzano una sinodalità “propria”, in forza dei sacramento delTordine ricevuto dai singoli vescovi, per cui sarebbe più corretto definirla corne sinodalità “particolare” piuttosto ehe sinodalità “parziale”67. Perciô, non sarebbe corretto qualificare la natura della sinodalità, a livello delle conferenze episcopali, a partire dalla estensione dei poteri da esse esercitati. Di conseguen- za, la natura teologica delle conferenze episcopali non cambia neppure con l’esercizio eventualmente crescente di competenze generali. Se si guarda alle Chiese orientali sotto questa luce, si capisce che tanto menő la loro autonómia puô essere considerata come una mera questione di competenze, riconosciute o concesse dalla suprema autorità, dal momento che essa concerne la natura stes- sa di queste Chiese, definite di conseguenza come sui iuris, cioè, dotate di un proprio statuto costitutivo e d’organizzazione68. 62 Cfr. G. Feliciani, Le conferenze episcopali, Bologna 1974, 133, 140-148. “ Cfr. Ibid., 487-490. 64 Cfr. Garuti, Patriarca d’Occidente?, 120-121. “ Cfr. Ibid., 61. “ Cfr. FELICIANI, Le conferenze, 415-418. 67 Cfr. Corecco, Ius et communio, 135. 68 Cfr. P. Valdrini, L’Aequalis dignitas des Eglises d’Orient et d'Occident, in A. Al-Ahmar- A. Kalifé - D. Le Tourneau (eds.), Acta Symposii intemationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium. Kaslik 24-29 április 1995, Kaslik (Libano) 1996, 65.

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