Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris

SIGNIFICATO E LIMITI DELLA DEFINIZIONE DI CHIESA SUI IURIS 75 Non riuscendo a raggiungere un accordo nella scelta dei termini da usare, si decise di rinunciare ad applicare 1’espressione “Ecclesiae particulares” alie Chiese orientali e di cercare un termine adeguato ehe non fosse già usato nei testi conciliari, evitando cosi nuove difficoltà semmantiche. Riprendendo il primo canone dello schema “De ritibus” elaborato dalla Commissione per la revisione dei diritto canonico orientale, si decise di cognare il termine “Eccle­siae rituales sui iuris”36. Questa espressione fu quindi accolta dalla Commissione per la revisione dei diritto canonico latino (cann. 111 e 112, CIC) ed incorpo­rata al progetto della LEF, la quale nel can. 2 affermava ehe “variae Ecclesiae particulares in plures coniunguntur coetus organice constitutos, quorum qui­dem praecipui sunt Ecclesiae rituales sui iuris..., videlicet Ecclesia latina et va­riae Ecclesiae orientales aliaeque quae, suprema Ecclesiae auctoritate probante, constituuntur”37. Tuttavia, la Commissione per la revisione dei diritto canoni­co orientale mantenenne le sue riserve riguardo 1’uso dei termine “rituales”, per le ragioni ehe avevano portato all’approfondimento dell’intera questione. L’iter faticosamente seguito per 1’approvazione dello schema mette in evi- denza la perplessità dei padri conciliari di fronte alia discrepanza terminologica ehe si riscontrava nei diversi documenti ehe definivano le Chiese particolari. Da qui ehe una delle proposte mirasse a cognare un termine come “coetus Eccle­siarum particularium ” per designare le Chiese orientali38. 5. La delimitazione giuridica dell’autonómia delle Chiese orientali CATTOLICHE Nella normatíva del Codice orientale, le Chiese orientali cattoliche, chia- mate anche sui iuris, non sono ovviamente equiparate ai patriarcati e alie Chiese autocefale ortodosse, per le quali, nell’unità della fede ortodossa, esse possono amministrarsi in modo assolutamente autonomo. Questo è cosi in forza delTimpostazione ecclesiologica di tipo conciliare, un modello ecclesiologico, pertanto, diverso da quello cattolico. Secondo 1’eccle- siologia ortodossa, la suprema autorità della Chiesa risiede unicamente nel Concilio ecumenico, mentre il Patriarca di Costantinopoli è un “primus inter pares ” 39. Per il diritto canonico orientale della Chiesa cattolica, 1’autonomia delle Chiese orientali è relativa. Il CCEO riconsoce l’autorità superiore dei patriar- chi con i loro sinodi nelle proprie Chiese, ma sempre salvaguardando la supre­ma autorità della Chiesa. 36 Cfr. Communicationes 1977, n. 2, 299. 37 Communicationes 1980, n. 1, 31. “ Zuzek, Le “Ecclesiae sui iuris", 870. 39 Cfr. G. Grigorita, II concetto di Ecclesia sui iuris. Un’indagine storica, giuridica e canonica, Ro­ma 2007, 22-34; 67-71.

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