Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris

72 LUIS OKULIK 3.2. L’uguale dignità delle Chiese Il Concilio Vaticano II insegna che nessuna Chiesa è superiore alle altre dal punto di vista ecclesiologico o giuridico, perciô nessun rito puô essere ritenuto superiore agli altri18. Con questa affermazione il Concilio intendeva superare la dottrina della superiorità del rito latino sui riti orientali, che era presente nel magistero ecclesiale al menő dal pontificato di Benedetto XIV. Quest’ultimo, nella sua costituzione apostolica Etsi pastoralis del 26 maggio 1742 affermava che “Ritus enim Latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae Romanae Ecclesiae (...) supra Graecum ritum praevalet”19. Alcuni anni dopo, con la lettera enciclica Allatae sunt dei 26 giugno 1755, Benedetto XIV applico la stessa dottrina a tutti i riti orientali, affermando ehe “cum Latinus Ritus is sit, quo utitur Sancta Romana Ecclesia, quae Mater est et Magistra aliarum Eccle­siarum, reliquis omnibus Ritibus praeferri debet”20. In seguito, anche altri papi sostennero magisterialmente questa dottrina, finché Leone XIII introdusse una diversa considerazione ecclesiologica nella sua lettera apostolica Orientalium dig­nitas Ecclesiarum, dei 30 novembre 1894. Successivamente, e sulla scia di questo rinnovamento, il papa Pio X permise ai fedeli cristiani di ricevere la comunione in qualsiasi rito cattolico, abrogando cosi la proibizione di ricevere 1’Eucaristia da un ministro appartenente ad un rito diverso da quello proprio. Questa ulti­ma disposizione celava 1’aspro dibattito sulTuso del pane azzimo o fermentato nella consacrazione eucaristica originato nel contesto delle differenze ehe furo- no fortemente evidenziate dopo la separazione formale fra la Chiesa latina e le Chiese orientali21. La dottrina dei Concilio Vaticano II insegna ehe “queste Chiese particolari, sia delTOriente che dell’Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti — cioé per liturgia, per disciplina ecclesiastica e patri­monio spirituale — tuttavia sono alio stesso modo affidate al govemo pastorale dei romano pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale suile altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi dirit- ti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano pontefice”22. Da questa enunciazione del principio ecclesiologico di uguaglian- za di dignità delle Chiese ne consegue la rispettiva uguaglianza di diritti e di ob­blighi da parte di esse23, il che non implica che questa caratteristica intacchi o possa ledere la differenza nei gradi di autonómia di cui godono. ” Cfr. SC, 4. " Benedictus XIV, const, ap. Etsi pastoralis, II, xm. “ Cfr. Enchiridion delle Encicliche, vol. 1, Bologna 1994, 642. 21 Cfr. L. OKULIK, Pio X e Ia comunione eucaristica nelle celehrazioni nei riti orientali e latino, in A. Cattaneo (a cura), L'ereditàgiuridica di San Pio X, Venezia 2006, 313-322. 22 OE, 3. 22 Cfr. OE, 5.

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