Folia Canonica 12. (2009)
STUDIES - Georges Ruyssen: Forme istituzionali di collaborazione interrituale, ieri ed oggi
102 GEORGES RUYSSEN rituali27. Tuttavia la periodicità non viene precisata: una o due volte all’anno sarebbe sufficiente, mentre la convocazione “ogniqualvolta sembra necessaria” non rispecchierebbe più l’esigenza della periodicità stabile28. Il carattere giuridi- co degli incontri non viene determinato. OE n° 4 dice soltanto “collatis consil- liis”, cio ehe significa che i gerarchi devono concertarsi, scambiare opinioni e pareri. Gli incontri hanno essenzialmente un carattere consultative, perô niente impedisce ehe delle decisioni obbligatorie siano prese. Tutto dipende dagli statuti e dalla volontà dei partecipanti di vincolarsi o no29. Come già indicato, lo scopo degli incontri interrituali è di unire l’azione ecclesiale, di raggruppare le forze delle varie gerarchie per una maggiore efficacia, di evitare la dispersione, il cumulo delle iniziative, le divergenze, la lentezza, l’incapacità o la mancanza di mezzi (cf. supra gli inconvenienti della molteplicità delle giurisdizioni). L’oggetto degli incontri e quindi della collaborazione interrituale sono le “communia opera”, le opere d’interesse comune e vitale, cioè gli interessi della religione e la disciplina dei clero. La competenza è quindi molto larga e estensibile a volontà30, ma non comporta le questioni che sono di competenza esclusiva dei sinodi, come le elezioni, gli affari giudiziari, il rito liturgico, la disciplina propria, il diritto particolare e le opere strettamente comunitarie. In realtà le “communia opera” non sono soltanto gli affari o gli interessi ehe trascendono i limiti e le forze di ciascuna gerarchia, come per esempio i rapporti con le autorità civili, le sfide politiche nel Medio Oriente, fecumenismo, il rapporto con l’is- lam, ma possono anche includere moite attività, che prima venivano svolte da ciascuna Chiesa in modo individuale ma che ormai vengono condotte insieme, come per esempio le scuole e l’insegnamento, il catechismo, la formazione del clero in un seminario interrituale, l’erezione di tribunali interecclesiali o comu- ni31. II secondo testo conciliare sulla collaborazione interrituale è il Decreto Christus Dominus (CD) paragrafo 38, 632: Si raccomanda vivamente che i Presuli delle Chiese orientali, nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai loro Sinodi, e per favorire sempre più efficacemente 27 La parola “curent” del OE n° 4 indica il carattere obbligatorio degli incontri interrituali. 28 Niente impedirebbe che gli statuti prevedano accanto agli incontri regolari annuali degli incontri straordinari in caso di nécessita. 29 Gli statuti possono prevedere che le deliberazioni saranno di tipo consultativo; ma che per acquistare una forza vincolante, esse devono esscre confermate o approvate dai sinodi rispettivi. Gli statuti indicano la maggioranza con cui vengono prese le decisioni; in generale è una maggioranza di due terzi; Edelby — Dick, Les Eglises (nt. 4), 203. 20 Per l’elenco di ciô che puö costituire gli interessi comuni, cf. supra gli inconvenienti della molteplicità delle giurisdizioni. 31 Come lo riassume Mgr Edelby : « Plus les hiérarchies savent collaborer, plus les Eglises orientales ont des chances de se développer. Plus elles restent isolées, plus elles risquent d’être dépassées. Collaborer : voilà, pour les Eglises orientales, l’avenir » Edelby - Dick, Les Eglises (nt. 4), 204. 32 Per la storia della redazione di CD n° 38, 6, si veda: Madathikandathil, The Catholic Bishops’ Conference (nt. 2), 129-135.