Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Georges Ruyssen: Forme istituzionali di collaborazione interrituale, ieri ed oggi

102 GEORGES RUYSSEN rituali27. Tuttavia la periodicità non viene precisata: una o due volte all’anno sarebbe sufficiente, mentre la convocazione “ogniqualvolta sembra necessaria” non rispecchierebbe più l’esigenza della periodicità stabile28. Il carattere giuridi- co degli incontri non viene determinato. OE n° 4 dice soltanto “collatis consil- liis”, cio ehe significa che i gerarchi devono concertarsi, scambiare opinioni e pareri. Gli incontri hanno essenzialmente un carattere consultative, perô niente impedisce ehe delle decisioni obbligatorie siano prese. Tutto dipende dagli statuti e dalla volontà dei partecipanti di vincolarsi o no29. Come già indicato, lo scopo degli incontri interrituali è di unire l’azione ecclesiale, di raggruppare le forze delle varie gerarchie per una maggiore efficacia, di evitare la dispersione, il cumulo delle iniziative, le divergenze, la lentezza, l’incapacità o la mancanza di mezzi (cf. supra gli inconvenienti della molteplicità delle giurisdizioni). L’oggetto degli incontri e quindi della collaborazione interrituale sono le “com­munia opera”, le opere d’interesse comune e vitale, cioè gli interessi della reli­gione e la disciplina dei clero. La competenza è quindi molto larga e estensibile a volontà30, ma non comporta le questioni che sono di competenza esclusiva dei sinodi, come le elezioni, gli affari giudiziari, il rito liturgico, la disciplina pro­pria, il diritto particolare e le opere strettamente comunitarie. In realtà le “com­munia opera” non sono soltanto gli affari o gli interessi ehe trascendono i limiti e le forze di ciascuna gerarchia, come per esempio i rapporti con le autorità civili, le sfide politiche nel Medio Oriente, fecumenismo, il rapporto con l’is- lam, ma possono anche includere moite attività, che prima venivano svolte da ciascuna Chiesa in modo individuale ma che ormai vengono condotte insieme, come per esempio le scuole e l’insegnamento, il catechismo, la formazione del clero in un seminario interrituale, l’erezione di tribunali interecclesiali o comu- ni31. II secondo testo conciliare sulla collaborazione interrituale è il Decreto Christus Dominus (CD) paragrafo 38, 632: Si raccomanda vivamente che i Presuli delle Chiese orientali, nel promuovere la dis­ciplina delle proprie Chiese in seno ai loro Sinodi, e per favorire sempre più efficacemente 27 La parola “curent” del OE n° 4 indica il carattere obbligatorio degli incontri interrituali. 28 Niente impedirebbe che gli statuti prevedano accanto agli incontri regolari annuali degli in­contri straordinari in caso di nécessita. 29 Gli statuti possono prevedere che le deliberazioni saranno di tipo consultativo; ma che per acquistare una forza vincolante, esse devono esscre confermate o approvate dai sinodi rispettivi. Gli statuti indicano la maggioranza con cui vengono prese le decisioni; in generale è una maggioranza di due terzi; Edelby — Dick, Les Eglises (nt. 4), 203. 20 Per l’elenco di ciô che puö costituire gli interessi comuni, cf. supra gli inconvenienti della molteplicità delle giurisdizioni. 31 Come lo riassume Mgr Edelby : « Plus les hiérarchies savent collaborer, plus les Eglises orien­tales ont des chances de se développer. Plus elles restent isolées, plus elles risquent d’être dépassées. Collaborer : voilà, pour les Eglises orientales, l’avenir » Edelby - Dick, Les Eglises (nt. 4), 204. 32 Per la storia della redazione di CD n° 38, 6, si veda: Madathikandathil, The Catholic Bishops’ Conference (nt. 2), 129-135.

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