Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

8 CARD. PÉTER ERDŐ trovano moite possibilità di collegamento con gli ordinamenti delle Chiese cat- toliche orientali che sono nella piena comunione della Chiesa cattolica e fanno parte aU’ordinamento giuridico primario e sovrano della Chiesa cattolica uni­versale, ma non sono esclusi neppure alcune forme di connessione con il dirit- to delle Chiese orientali non cattoliche. In quello ehe segue cercheremo di identifïcare alcuni di questi punti, spe- cialmente riguardo aile fonti del diritto canonico, alle autorità delle norme, nonchè a vari settori di diritto costituzionale canonico, come la potestà legisla- tiva, l’interpretazione, la dispensa, l’applicazione delle norme e i rapporti tra la Chiesa latina e le Chiese orientali. II. Fonti e tradizione - osservazioni circa la legittimazione delle NORME CANONICHE 1. Diritto promulgato dall’autorità ecclesiastica e tradizione disciplinare: il senso speciale della codifuazione del diritto canonico a. L’apertura storico-teologica delle codificazioni canoniche Se vogliamo ricollegare in una sintesi il diritto canonico vigente, la teológia del diritto canonico e la storia del diritto della Chiesa, dobbiamo tener presente il fatto che Faspetto storico del diritto canonico vigente è rilevante sia per la va- lutazione teologica di questa realtà normatíva che per Finterpretazione ed app- licazione del diritto vigente. Durante la prima codificazione del diritto canonico si voleva riassumere sis— tematicamente la materia giuridica dalle sue fonti storiche. L’idea fondamentale della prima codificazione era, infatti, non la creazione di un nuovo sistema giuridico, ma una rielaborazione pratica e strutturalmente chiara del diritto già esistente. San Pio X, infatti, nel suo motu proprio Arduum sane del 19 marzo 1904 stabilisée “ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido ordi­ne digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut obsoletae, aliis, ubi opus fuisset, ad nostrorum temporum conditionem propius aptatis Cosi si spiega ehe il Cardinale Pietro Gasparri, poco dopo la promulgazione del Codex luris Canonici dei 1917, ha procurato una edizione dei testo con Findicazione delle fonti3 4 5. Tale edizione non è stata soltanto un sussidio per la ricerca storica, ma anche un segno della legittimità del nuovo diritto e della sua fedeltà alla tradi­zione disciplinare della Chiesa. Anche se il Codice sia stato promulgato me­diante una Costituzione Apostolica3, e per questo la sua forza obbligatoria, in 3ASS 36, 549-551. 4 Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulga­tus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab E.mo Petro Card. Casparri auctus, Typ. Pol. Vat. 1917. 5 Benedetto XV, Cost. Ap. Providentissima Mater Ecclesia, 27 maggio 1917.

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