Folia Canonica 11. (2008)
PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Péter Szabó: La validita del battesimo amministrato da un pagano nelle discipline delle Chiese orientali
LA VALIDITÀ DEL «BATTESIMO PAGANO: 245 Secondo l’odierna posizione dell’ortodossia bizantina in caso di estrema nécessita, in assenza dei clero, il battesimo puô essere conferito anche da semplici laici e perfino da donne, ma queste persone devono essere cristiane di fede ortodossa.18 Le discipline delle Chiese orintali antiche, owero precalcedonensi, invece, ancora oggi sono quasi unanimi nell’insistere ehe solo i sacerdoti sono in grado di amministrare il battesimo, o tutt’al più i diaconi nei casi di vero peri- colo. Cosi il battesimo conferito da un semplice laico, anche ortodosso, tra i precalcedonensi («monofïsiti») viene, di solito, assolutamente rifiutato.19 2. LO IUS VIGENS ORIENTALE E LA SUA INTERPRETAZIONE Secondo il CIC (c. 861, § 2), qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, in caso di nécessita chimique, mosso da retta intenzione, puô lecita- mente amministrare il battesimo. Invece, il CCEO quando traita dei ministro straordinario si riferisce solo a persone battezzate: Il battesimo ordinariamente è amministrato dal sacerdote... In caso pero di necessità pud lecitamente amministrare il battesimo il diacono o, quando questi è assente o impedito, un altro chierico, o un membro di un istituto di vita consacrata o qualsiasi altro fedele cristiano... (c. 677). Al contrario della norma parallela del CIC, questo testo non dice che in caso di necessità chiunque puô amministrare il sacramento. Ciononostante, presumi- bilmente ispirati anche dalla tradizione orientale sovrammenzionata, sulla base di questo brano alcuni autori sono giunti alia conclusione ehe nel CCEO è invalido il battesimo tentato da un pagano.20 Indubbiamente la continuità con la tradizione canonica (vale a dire, con i sacri canones) è stata sin daU’inizio un crite- rio proprio prevalente della codificazione orientale.21 Non possiamo pero ignorare il fatto ehe il testo stesso del CCEO non dice ciô che Fautore citato vuole de- durne e cioè che il battesimo amministrato da un pagano sia ab ovo invalido. Ma c’è anche un altro testo, molto più esplicito a favore della visione orientale, anzi, guardando il problema in questione dal punto di vista della costante tradizione cattolica, direi a prima vista addirittura imbarazzante. E proprio questo testo mi ha convinto ehe la problematica richiede un ulteriore appro- fondimento. Infatti, l’istruzione liturgica della Congregazione per le Chiese “B. KATSANEBAKÊS, 1 sacramenti nella Chiesa ortodossa, Napoli 1954, 80. " W. De Vries, Sakramententheologie bei den syrischen Monophysiten (Orientalia Christiana Analecta 125), Roma 1940, 110-114. 20 Cf. «[Nel CCEO] per il battesimo si richiede che il ministro del battesimo sia un battezzato, negando quindi la possiblità anche al non battezzato di poter validamente battezzare in caso di as- soluta necessità...»: V. PARLATO, Orientali (diritto delle Chiese), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol. X, Torino 1995, 527. 21 Cf. CCEO c. 2. Corne è stato rilevato, nel CCEO tra i due canoni più importanti dell’inter- pretazione (cc. 2 e 1499) vi è una considerevole tensione; cf. F. Urrutia, Canones preliminares Codicis (CIC), comparatio cum canonibus praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), in Periodica 81 (1992) 176.