Folia Canonica 11. (2008)
PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Myriam Tinti: La rilevanza del battesimo per la sacramentalita del matrimonio
BATTESIMO E SACRAMENTALITÀ DEL MATRIMONIO 231 ehe dopo nella sua permanenza (dum permanet); cosi pure mentre vivono i coni- ugi la loro società coniugale è sacramento di Cristo e della Chiesa”1. Tuttavia è owio ehe il termine sacramento applicato al matrimonio in facto esse si prende in senso largo e analogico poiché la societas coniugalis, pur rappre- sentando misticamente l’unione sponsale di Cristo con la Chiesa, non la produce ex opere operato. Rispetto al battesimo e alla consumazione, secondo la dottrina maturata nel medio evo, si distinguono diversi gradi di saldezza del vincolo matrimoniale a seconda dello stato in cui si trova il matrimonio. La dottrina richiede come unici presupposti perché la consumazione produca gli effetti giuridici propri, un pat- to coniugale valido e il battesimo dei due coniugi. Punto chiave della dottrina è la distinzione fra il matrimonio dei fedeli e quello dei non battezzati o di un battezzato e un non battezzato. Í. Al livello più basso c’è il matrimonio dei non battezzati (matrimonio non rato) A partire dal testo di S. Paolo5 6 la Chiesa ha acquistato coscienza sempre più chiara ehe il matrimonio degli infedeli gode certamente di una certa stabilità, la quale perô, anche se non cede nei confronti dei valori puramente umani, cede di fronte al valore soprannaturale della fede7. Questo matrimonio, perciô, puô essere sciolto e di fatto si scioglie tramite il cosiddetto “privilegio della fede” (privilegio paolino)8. In questo tipo di matrimonio anche c’è stata fra i coniugi la consumazione, intesa nel senso generale di “prima copula coniugale”, questa non ha alcuna ril- evanza giuridica rispetto alia saldezza dei vincolo coniugale. 2. AI secondo livello abbiamo il matrimonio di due battezzati (matrimonio rato) L’unico requisito perché un matrimonio valido diventi rato (sacramento) è il battesimo di entrambi i coniugi. Nessun altro elemento né soggettivo né ogget- tivo viene richiesto, come ad esempio 1’intenzione specifica di ricevere il sacramento, la fede personale, lo stato di grazia, la comunione con la Chiesa. Per la validité del sacramento contano soltanto due elementi: battesimo di entrambi i 5 Bellarmino, De controversiis christianae fidei. De sacramento matrimonii, Neapoli 1858, cap. 7, 792. 6 1 Cor 7, 12-15. 7 S. Giovanni Crisostomo per primo formula il principio: “Melius est disrumpi connubium quam piam religionem” (In 1 Cor, 7, 15: MG 61, 155) e 1’Ambrosiaster con altra formula: “Maior enim est causa Dei quam matrimonium” (In 1 Cor 7, 15: ML 17, 219). 8 Cc. 1143-1149 CIC.