Folia Canonica 11. (2008)
PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Agostino Montan, "Formule teologiche": Variabilita e limiti nella dottrina e diritto sacramentale
«FORMULE TEOLOGICHE» VAR1ABILITÀ E LIMITI 189 Nell’uso delle note e delle censure, si potevano avere degli eccessi, si corre- va il pericolo di dare libero corso aWodium theologicum. Lo stesso Magistero cor- reva il rischio di essere presentato in un modo eccessivamente legalistico. Ma quelTuso aveva anche i suoi vantaggi: aiutava i fedeli a non fare di ogni erba un fascio, a dare al magistero una adesione intelligentemente differenziata evitando sia il massimalismo ehe il minimalismo. Il carattere giuridico delle note e censure era di grande aiuto al canonista, nelTinterpretazione delle norme. Dispo- neva di testi sicuri, in qualche modo giuridici". Non è mio compito, né è mia intenzione indagare ulteriormente sui comp- lesso capitolo delle «formule teologiche» variamente denominate, in particolare suile decisioni dottrinali ufficiali, sugli organi competenti a emanarle, sulla loro elaborazione in riferimento a una singola proposizione oppure a un corpus (a un libro, a un corso universitario, ecc.), sui loro eventuale grado di infallibilità'2, sulla loro necessaria accettazione da parte dei fedeli, suile regole di interpre- tazione. Mi limito a segnalare ehe le «note» sono progressivamente scomparse dagli atti dei magistero e dai testi di teológia, ma che recentemente la Commissione Teologica Internazionale ne ha chiesto la rivalutazione. Serive la Commissione: «In questi ultimi tempi purtroppo la dottrina delle note teologiche è-fidei proximum: verità da ritenersi rivelata, ma non ancora proposta come tale dal magistero; — de fide ecclesiastica: verità non contenuta nella rivelazione ma ad essa collegata e come tale pre- sentata dal magistero; — theologice certum: verità sulla quale il magistero non si è pronunciato, ma la cui negazione mette in pericolo úriakra verità di fede; — sententia communis: dottrina formulata dai teologi e da lungo tempo non contraddetta; — sententia pia; — sententia probabilis; — sententia tollerata. 11 Per un elenco delle censure più importanti (qualificazioni) presentate suriesempio di propo- sizioni alie quali in certo modo furono applicate (la proposizione è eretica, prossima all’eresia, sospetta di eresia, scismatica, temeraria, ecc.) cf. H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, edizione bilingue, P. HÜNERMANN (a cura di), Bologna, 1995, [196], 12 Altro aspetto importante delle note è il riferimento all’infallibilità della Chiesa, il che si manifesta con la censura apposta ad una proposizione. La censura dottrinale dichiara una proposizione eretica, oppure erronea, o ancora sediziosa, ecc. e con questi pronunciamcnti è chiamata in causa l’infallibilità della Chiesa. L’infallibilità della Chiesa, infatti, si estende, secondo l’insegnamento del concilio Vaticano I, alle verità rivelate, ma anche all’oggetto secondario della fede. Talc oggetto secondario comprende le verità teologiche, i fatti dogmatici, le leggi universali della Chiesa, l’approvazione degli ordini religiosi, la canonizzazione dei Santi, le verità di ordine naturale con- nesse con i dogmi, le note con le quali è censurata una qualche proposizione. Per quanto riguarda le leggi universali, i manuali di teológia compresi tra il Vaticano I e il Vaticano II ritenevano theologice certe che l’infallibilità della Chiesa potesse estendersi anche a tali leggi. Le leggi di per sé non appartengono al munus docendi della Chiesa ma regendi. Comunque si ammetteva comunemente ehe la Chiesa potesse estendere la sua prerogativa d’infallibilità solo per via indiretta, cioè ratione iudicii doctrinalis. Per cui riguarda soltanto il giudizio dottrinale su taie legge, se la Chiesa ne promulga una direttamente concernente l’ambito della res fidei et morum.