Folia Canonica 10. (2007)
STUDIES - Andrej Saje: Lo sviluppo della forma della celebrazione del matrimonio nella Chiesa Occidentale e nella Chiesa Orientale nel caso in cui manca l'assistente competente
78 ANDREJ SAJE all’assenza dei sacerdote competente necessario affmché gli sposi possano contraire matrimonio validamente solo alla presenza di due testimoni.20 II decreto Ne Temere richiese per la validité della forma ordinaria della cele- brazione dei matrimonio l’assistenza attiva dei sacerdote competente e précisé di nuovo la normativa circa la forma straordinaria. Nell’imminente pericolo di morte ogni sacerdote poteva assistere al matrimonio, quando fosse necessario prowedere alla coscienza dei coniuge o alla legittimazione della prole. Gli sposi potevano inoltre sposarsi davanti ai soli testimoni anche nel caso in cui 1’assenza dei sacerdote avesse già superato un areo di tempo di trenta giorni.21 Questa fu la legge che, con alcune modifiche, entré nel Codice pia- no-benedettino. Si aggiunse, nel can. 1098 CIC/17, ehe i nubendi potevano sposarsi davanti ai soli testimoni quando 1’assistente non poteva essere presente o raggiungibile senza grave incomodo. Inoltre, mentre il decreto Ne Temere richie- deva, come motivo dell’applicazione della forma straordinaria, la consolazione della coscienza e la legittimazione della proie, il can. 1098, al contrario, non esi- geva alcuna ragione particolare.22 Mentre nel decreto Ne Temere si richiedeva, per la validité, la presenza di un altro sacerdote, se disponibile, il can. 1098 ne esigeva la presenza solo per la licéité. A differenza della norma precedente, nel can. 1098 non si richiedeva più ehe il pericolo di morte fosse imminente. Per quanto riguarda il tempo, il decreto Ne Temere stabiliva ehe si poteva applicare la forma straordinaria quando era tra20 Cf. S. Conoregazione DEL CONCILIO, Risp. Romana et aliarum, 27 luglio 1908, in P. Gasparri, (ed.), Codex Iuris Canonici fontes VI, Roma 1939, nr. 4350, 894; Acta prepara- toria, ASS 40 ( 1907) 564-575. S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Romana et aliarum, 13 marzo 1910, AAS 2 (1910) 193, 195; Istr. Clandestinitatis, 31 gennaio 1916, AAS 8 ( 1916) 36-37; S. Congregazione del S. Officio, Istr. ad Ep. Vallispratensem, 1 luglio 1863, in Coll., I, nr. 1240, 684. 21 II decreto stabili: Art. VII.: «Imminente mortis periculo, ubi parochus, vel loci Ordinarius, vel sacerdos ab alterutro delegatus, haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis, matrimonium contrahi valide ac licite potest coram quolibet sacerdote et duobus testibus; Art. VIII.: Si contingant, ut in aliqua regione parochus locive Ordinarius, aut sacerdos ab eis delegatus, coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque rerum conditio a mense iam perserveret, matrimonium valide ac licite iniri potest emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus» (S. Congregazione del Concilio, Decr., Ne Temere, 2 agosto 1907, AAS40 [1907] 529). 22 Can. 1098 del CIC/17: «Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Ordinarius vel sacerdos delegatus qui matrimonio assistant ad normam canonum 1095,1096: § 1. In mortis periculo validum et licitum est matrimonium contractum coram solis testibus; et etiam extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur eam rerum conditionem esse per mensem duraturam; § 2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos, qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonio assistere debet, salva coniugii validitate coram solis testibus».