Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

264 LUIGI SABBARESE spettata da diversi decenni prima dellapromulgazione del CCEO. La questione è stata rinviata a dopo la promulgazione del CCEO. II problema si pone sia nei ter- ritori in diaspora, dove esiste una gerarchia orientale, sia nei territori dove non esiste una gerarchia orientale e i fedeli orientali sono sotto la giurisdizione degli Ordinari latini.28 La situazione canonica attualmente è regolata dai cann. 373 e 758 § 3 del CCEO.29 Il can. 373 stabilisée il principio generale della convenienza del celibato dei chierici Secondo OE 4-5, la disciplina orientale deve essere osservata dovunque, e le Chiese orientali hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipli­ne particolari, senza restrizioni territoriali. Perciô, per diritto comune delle Chiese orientali, non esiste alcun divieto ca­nonico di ammettere al presbiterato uomini coniugati, entro e fuori dei proprio territorio, servatis aliis de iure servandis. Tuttavia, lo stesso CCEO, nei can. 758 § 3, stabilisée che l’ammissione ágii ordini sacri dei coniugati deve avvenire secondo il diritto particolare della pro­pria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica. Per diritto particolare, ciascuna Chiesa orientale sui iuris potrebbe non am­mettere uomini sposati agli ordini. Attualmente tutte le Chiese orientali cattoli- che ammettono dei presbiteri coniugati, ad eccezione delle Chiese Si- ro-malabarese e Siro-malankarese. Da parte sua, la Sede Apostolica per norme speciali, soprattutto in territori in cui la tradizione latina è prevalente, puo proibi- re 1’ammissione di presbiteri coniugati. Le norme restrittive della Sede Apostolica esistono sin dal 1880, quando mi- gliaia di fedeli Greco-ruteni emigrarono in America assieme al loro clero coniu- gato. I Vesco vi latini protestarono allora contre l’esercizio del ministero dei cle­ro coniugato presso quei fedeli, proprio per il gravissimum scandalum recato ai fedeli latini. Per questa ragione, la Congregazione di Propaganda Fide, con de­creto dei 1° ottobre 1890, proibi ai sacerdoti coniugati Greco-ruteni di stabilirsi negli Stati Uniti. Nei 1913, la stessa Congregazione ha decretato che in Canada, tra i fedeli orientali, solo i celibi potevano essere ordinati presbiteri. La Congre­gazione per la Chiesa Orientale, negli anni 1929-1930, emano tre decreti, con i quali proibiva in genere il ministero di sacerdoti coniugati delle Chiese orientali negli Stati Uniti, in Canada, in America centrale, in America dei sud e in Austra­lia.30 Questi tre decreti costituiscono la fonte dei vigente can. 758 § 3. 28 Ho già affrontato la questione in Salachas - Sabbarese, Chierici e ministero (nt. 14), 343-346. 29Ibidem, 287-303. 30 Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, Decretum Cum data fuerit, de spirituali administratione Ordinariatuum Graeco-Ruthenorum in Foederatis Civitatibus Americae Sep­tentrionalis, art. 12, in AAS, XXI (1929), 155; Id., Decretum Qua sollerti alacritate, de cleri­

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