Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
264 LUIGI SABBARESE spettata da diversi decenni prima dellapromulgazione del CCEO. La questione è stata rinviata a dopo la promulgazione del CCEO. II problema si pone sia nei ter- ritori in diaspora, dove esiste una gerarchia orientale, sia nei territori dove non esiste una gerarchia orientale e i fedeli orientali sono sotto la giurisdizione degli Ordinari latini.28 La situazione canonica attualmente è regolata dai cann. 373 e 758 § 3 del CCEO.29 Il can. 373 stabilisée il principio generale della convenienza del celibato dei chierici Secondo OE 4-5, la disciplina orientale deve essere osservata dovunque, e le Chiese orientali hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, senza restrizioni territoriali. Perciô, per diritto comune delle Chiese orientali, non esiste alcun divieto canonico di ammettere al presbiterato uomini coniugati, entro e fuori dei proprio territorio, servatis aliis de iure servandis. Tuttavia, lo stesso CCEO, nei can. 758 § 3, stabilisée che l’ammissione ágii ordini sacri dei coniugati deve avvenire secondo il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica. Per diritto particolare, ciascuna Chiesa orientale sui iuris potrebbe non ammettere uomini sposati agli ordini. Attualmente tutte le Chiese orientali cattoli- che ammettono dei presbiteri coniugati, ad eccezione delle Chiese Si- ro-malabarese e Siro-malankarese. Da parte sua, la Sede Apostolica per norme speciali, soprattutto in territori in cui la tradizione latina è prevalente, puo proibi- re 1’ammissione di presbiteri coniugati. Le norme restrittive della Sede Apostolica esistono sin dal 1880, quando mi- gliaia di fedeli Greco-ruteni emigrarono in America assieme al loro clero coniu- gato. I Vesco vi latini protestarono allora contre l’esercizio del ministero dei clero coniugato presso quei fedeli, proprio per il gravissimum scandalum recato ai fedeli latini. Per questa ragione, la Congregazione di Propaganda Fide, con decreto dei 1° ottobre 1890, proibi ai sacerdoti coniugati Greco-ruteni di stabilirsi negli Stati Uniti. Nei 1913, la stessa Congregazione ha decretato che in Canada, tra i fedeli orientali, solo i celibi potevano essere ordinati presbiteri. La Congregazione per la Chiesa Orientale, negli anni 1929-1930, emano tre decreti, con i quali proibiva in genere il ministero di sacerdoti coniugati delle Chiese orientali negli Stati Uniti, in Canada, in America centrale, in America dei sud e in Australia.30 Questi tre decreti costituiscono la fonte dei vigente can. 758 § 3. 28 Ho già affrontato la questione in Salachas - Sabbarese, Chierici e ministero (nt. 14), 343-346. 29Ibidem, 287-303. 30 Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, Decretum Cum data fuerit, de spirituali administratione Ordinariatuum Graeco-Ruthenorum in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis, art. 12, in AAS, XXI (1929), 155; Id., Decretum Qua sollerti alacritate, de cleri