Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 259 ci, o vi sia stato l’invito, se l’iniziativa proviene dalla competente autorité, dal Vescovo eparchiale o dal proprio Superiore. Si ricordi che già nel contesto della formazione dei chierici, il Legislatore ha demandato al diritto particolare di provvedere ad opere per promuovere le vocazioni; «queste opere devono essere aperte alle nécessité della Chiesa universale, specialmente missionarie» (can. 329 § 2). In particolare anche il can. 352 § 3, che tra le altre fonti riprende PO 10, nel contesto specifico della formazione ai ministeri, ricorda ehe gli alunni, ben- ché si preparino all’esercizio ministeriale nella propria Chiesa sui iuris, devono tuttavia ricevere una formazione aperta a servire la Chiesa universale, secondo le diverse nécessita dell’evangelizzazione. Proprio in ragione dell’evangelizzazione, il can. 361, che assieme ad altre fonti rimanda ancora una volta a PO 10, prevede il passaggio o la transmigrazione di un chierico sollecito per la Chiesa universale ad un’altra eparchia che soffre per penuria di clero. IV. ASCRIZIONE, PASSAGGIO E TRASFERIMENTO DEI CHIERICI: QUESTIONI INTERCODICIALI Esaminiamo la normatíva da un punto di vista interecclesiale. In questa pro- spettiva, infatti, si considera l’ascrizione di un chierico orientale ad una diocesi latina, come pure l’incardinazione di un chierico latino in un’eparchia orientale. Anche per l’escardinazione è possibile che si verifïchi il caso di un chierico orientale ehe intenda passare ad una diocesi latina; questo passaggio puô avveni- re con cambiamento del rito oppure senza, potendo il chierico orientale mantene- re il proprio rito. È, altresi, ammesso il passaggio di un chierico latino ad una eparchia orientale. Anche per la transmigratio clerici o licentia transmigrandi, è possibile il tra- sferimento di un chierico orientale da un’eparchia ad una diocesi latina e, pari­menti, il trasferimento di un chierico latino ad un’eparchia orientale, conservan­do in entrambi i casi l’ascrizione o incardinazione alla propria Chiesa di origi­24 Mi rifaccio a Salachas - Sabbarese, Chierici e ministem (nt. 14), 101-110; 337-343. Ne ho trattato anche, nello specifico contesto della pastorale dei migranti, nel mio Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica, Città dei Vaticano 2006, 83-90, cui mi permette di rimandare.

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