Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

252 LUIGI SABBARESE III. Le PECULIARITÀ NELLO STATUTO GIURIDICO DEI CHIERICI ORIENTALI Il catalogo dei diritti e dei doveri dei chierici elenca diversi canoni ehe sono tipici della disciplina orientale e non hanno un corrispondente nel CIC. Li consi- deriamo separatamente, in quanto evidenziano la peculiare disciplina vigente, per legittima tradizione, nelle Chiese orientali. 1. L 'annuncio dei Regno mediante il ministem e la testimonianza di vita Tra i doveri e i diritti dei chierici, il CCEO nel can. 367 pone al primo posto una norma di indole morale più che giuridica, con cui si raccomanda ai chierici di annunciare a tutti il Regno di Dio mediante il ministero della parola e dei sacra­menti e mediante la loro stessa vita, al fine di edificare la Chiesa. La precedente redazione «’’verbo et sacramento et vita” è sostituita con le parole “in ministerio verbi et sacramentorum immo et tota vita” che sono più aderenti alle espressioni conciliari (“ministerium verbi” e “ministerium sacramentorum”) dei decreto “Presbyterorum ordinis”, fonte principale dei canone».16 Si noti ehe il canone non nasconde una certa propensione a sottolineare nel ministero sacro la parteci- pazione alia funzione di insegnare, cui i ministri sacri prendono parte, a norma dei diritto, come cooperatori dei Vescovi (can. 596). 2. I chierici celibi e uniti in matrimonio II can. 373 del CCEO ricorda la convenienza e la grande stima ehe le Chiese orientali hanno sempre avuto sia nei confronti dei chierici celibi sia nei confronti dei chierici uxorati, conformemente alia tradizione della Chiesa universale e nel rispetto delle singole Chiese orientali sui iuris. Attesta quest’ultima tradizione la lunga serie di fonti,17 per la maggior parte di provenienza dai Sinodi della Chiesa antica ehe è approdata fino al vigente Codice. Già la precedente legislazione, contenuta nel m.p. Cleri sanctitati, ai cann. 68 e 71 era chiara in proposito, quan­do disponeva: «Caelibatus clericorum eorundem statui ac divinorum ministerio­rum exercitio dignius aptiusque respondens, prout fert unanimis Ecclesiae cum Orientalis tum Latinae traditio, ab omnibus in honore habendus est». «Quod atti­net ad coniugatos, ad subdiaconatum vel ad maiores ordines admittendos aut ab­solute aut cum dispensatione sive Patriarchae sive loci Hierarchae, non autem Syncelli, vel etiam ad eosdem ab iisdem ordinibus arcendos, hae Litterae Apo- stolicae nihil innovant circa vigentem in unoquoque orientali ritu discipli­16 “Nuntia”, XX (1985), 103. 17 Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Codex Canonum Eccle- saiarumOrientalium, ad can. 373, 145.

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