Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
252 LUIGI SABBARESE III. Le PECULIARITÀ NELLO STATUTO GIURIDICO DEI CHIERICI ORIENTALI Il catalogo dei diritti e dei doveri dei chierici elenca diversi canoni ehe sono tipici della disciplina orientale e non hanno un corrispondente nel CIC. Li consi- deriamo separatamente, in quanto evidenziano la peculiare disciplina vigente, per legittima tradizione, nelle Chiese orientali. 1. L 'annuncio dei Regno mediante il ministem e la testimonianza di vita Tra i doveri e i diritti dei chierici, il CCEO nel can. 367 pone al primo posto una norma di indole morale più che giuridica, con cui si raccomanda ai chierici di annunciare a tutti il Regno di Dio mediante il ministero della parola e dei sacramenti e mediante la loro stessa vita, al fine di edificare la Chiesa. La precedente redazione «’’verbo et sacramento et vita” è sostituita con le parole “in ministerio verbi et sacramentorum immo et tota vita” che sono più aderenti alle espressioni conciliari (“ministerium verbi” e “ministerium sacramentorum”) dei decreto “Presbyterorum ordinis”, fonte principale dei canone».16 Si noti ehe il canone non nasconde una certa propensione a sottolineare nel ministero sacro la parteci- pazione alia funzione di insegnare, cui i ministri sacri prendono parte, a norma dei diritto, come cooperatori dei Vescovi (can. 596). 2. I chierici celibi e uniti in matrimonio II can. 373 del CCEO ricorda la convenienza e la grande stima ehe le Chiese orientali hanno sempre avuto sia nei confronti dei chierici celibi sia nei confronti dei chierici uxorati, conformemente alia tradizione della Chiesa universale e nel rispetto delle singole Chiese orientali sui iuris. Attesta quest’ultima tradizione la lunga serie di fonti,17 per la maggior parte di provenienza dai Sinodi della Chiesa antica ehe è approdata fino al vigente Codice. Già la precedente legislazione, contenuta nel m.p. Cleri sanctitati, ai cann. 68 e 71 era chiara in proposito, quando disponeva: «Caelibatus clericorum eorundem statui ac divinorum ministeriorum exercitio dignius aptiusque respondens, prout fert unanimis Ecclesiae cum Orientalis tum Latinae traditio, ab omnibus in honore habendus est». «Quod attinet ad coniugatos, ad subdiaconatum vel ad maiores ordines admittendos aut absolute aut cum dispensatione sive Patriarchae sive loci Hierarchae, non autem Syncelli, vel etiam ad eosdem ab iisdem ordinibus arcendos, hae Litterae Apo- stolicae nihil innovant circa vigentem in unoquoque orientali ritu discipli16 “Nuntia”, XX (1985), 103. 17 Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Codex Canonum Eccle- saiarumOrientalium, ad can. 373, 145.