Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 249 to particolare era già espressamente previsto nel can. 40 del m.p. Cleri sanctitati10 e fu ripreso dal decreto conciliare OE 17 ehe recita: «[...] quanto al suddiaco- nato e agli altri ordini inferiori e ai loro diritti e doveri, provveda l’autorité legi- slativa di ciascuna Chiesa particolare». La tradizione orientale riconosce come costituiti in un ordine minore i suddiaconi, i lettori, gli ostiari e i cantori. L’istruzione per 1’applicazione delle prescrizioni liturgiche dei CCEO, al n. 73 ha precisato ehe «gli Ordini minori [...] inseriscono, secondo il grado di ciascu- no, nella Gerarchia ecclesiastica. Chi ha ricevuto questi ordini non è dunque più laico, ma diventa membro di ciô ehe i testi liturgici di moite Chiese orientali chiamano “clero” o “Ordine sacro”. II loro statuto è regolato soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, nel rispetto della tradizione peculiare di ogni singola Chiesa».11 La medesima istruzione, al n. 74, ha anche ribadito l’opportunità di mantenere 1’antica prassi degli Ordini minori.12 Si noti, poi, ehe durante i lavori di redazione del CCEO, alia questione se i candidati ai ministeri, ehe abbiano ricevuto gli ordini minori fino al diaconato escluso, siano da consi- derarsi canonicamente chierici, fu risposto affennativamente ma solo se cosi stabilisée il diritto particolare di ogni singola Chiesa sui iuris.13 Pertanto, risultache per diritto comune coloro ehe sono istituiti in un ordine minore non sono da con- siderarsi chierici, ma lo sono unicamente se il diritto particolare lo prevede. II. I SEMINARISTI ORIENTALI E LA LORO FORMAZIONE IN SEMINARI DELLA CHIESA LATINA14 Nel contesto della fonnazione dei chierici, mi limito all’esame delle proble- matiche sottostanti al can. 343, che regola l’ammissione e quindi la formazione di candidati ai ministeri in un seminario diverso da quello della propria Chiesa sui iuris oppure comune a più Chiese sui iuris. Specificamente, si pone qui il caso della fonnazione di seminaristi di una Chiesa sui iuris orientale in un seminario della Chiesa latina. 10 Pius XII, Cleri sanctitati (nt. 2), 448: «In iis ritibus in quibus admittuntur clerici ad sub- diaconatum et ad maiores ordines non ascensuri, iidem clerici reguntur tantum iure particulari». 11 Congregazione PER LE Chiese Orientali, Istruzione II Padre incomprensibile, per 1’applicazione delle prescrizioni liturgiche dei Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 6 gennaio 1996, inEV, XV/158. 12Ibidem, inEV,XV/159. 13 “Nuntia”, XXVIII (1989), 59. 14 Riprendo e rimando a quanto ho già scritto in D. Salachas - L. Sabbarese, Chierici e ministem sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, Città del Vaticano 2004, 81-82; 347-357.