Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
246 LUIGI SABBARESE dove lo richiede la natura della cosa. Si pensi, ad esempio, alia fonnazione di se- minaristi in seminari della Chiesa latina o alie questioni concernenti l’esercizio del ministero di chierici orientali uxorati in diocesi latine. I. I CANONI PRELIMINARI SUI CHIERICI Il CCEO, nel Titolo X, De clericis, premette alla trattazione dei capitoli sui chierici cinque canoni preliminari, i quali sviluppano il dato dogmatico - ex divina institutione - della distinzione tra chierici e laici e presentano una peculiarità che nella Chiesa latina non esiste più: gli ordini minori. Questi sono, perô, rego- lati dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris (can. 327) Prima di procedere alia descrizione dei clerici, il can. 323 § 1 stabilisée una perfetta coincidenza-come dei resto fa anche il can. 207 § 1 del CIC-tra i termini clerici e ministri sacri. Nel m.p. Cleri sanctitati,2 can. 3 8 § 1, 1 ° — attuale fonte precipua di questo § 1 del can. 323 - tale uguaglianza non era dei tutto nitida, ma solo adombrata nel collegamento tra 1’incarico per i divini ministeri e il fatto cire questo è svolto da coloro ehe sono annoverati tra i chierici mediante la ricezione dei sacro rito. La definizione canonica di clerici, evidenzia, anzitutto, come co- mune denominatore il fatto ehe i clerici sono christifidel es (cf. can. 7 § 1); in se- guito, ne précisa gli elementi caratteristici e propri: 1’elezione da parte della competente autorité ecclesiastica, il dono dello Spirito Santo invocato e ricevuto nella sacra ordinazione, la deputazione al ministero ecclesiale, nella dimensione specifica della missione e della potestà pastorale di Cristo.3 Nel § 2 del can. 323 si afferma il fondamento divino della distinzione tra clerici e ceteri christifideles cire trova la sua ragion d’essere nella ricezione della sacra ordinazione. Cristo ha voluto associare al suo sacerdozio il nuovo Popolo di 2Pius XII, Litt. ap. mp. Cleri sanctitati, Codex luris Canonici Orientalis, de Ritibus Orientalibus, de personis pro Ecclesiis Orientalibus, 2 iunii 1957, in AAS, IL (1957), 448: «Qui divinis ministeriis, per sacrum ritum in propria disciplina receptum, emancipati sunt, clerici dicuntur». 3 Si noti ehe non si ricorre alia categoria del “carattere”, tipica della teológia latina, né in questo canone né in quelli sui sacramenti del battesimo, della crismazione dei santo myron e della sacra ordinazione. Nella denua recognitio dello schema dei canoni sui culto divino e sui sacramenti, trattando délia proposta di introdurre la ratio legis per spiegare l’impossibilità di reiterare i sacramenti dei battesimo, della crismazione e dell’ordine «quia characterem imprimunt», si rispose: «Non si accetta perché di per sé la ratio legis non appartiene alla legge e perché è difficile trovare dei termini in cui essa possa essere espressa, ehe devono concordare con la legittima diversità delle “theologicae formulae” (cf. Unitatis redintegratio n. 17)», in “Nuntia”, XV (1982), 12. Si veda anche “Nuntia”, XXVIII (1989), 59, dove si précisa non solo l’inopportunité di usare il termine character, ma si spiega anche che la «’’deputatio per donum Spiritus Sancti, ut sint Ecclesiae ministri” non si riferisce solo alia grazia sacramentale».