Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luis Navarro: Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici
IL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NEI PARTITI POLITICI 223 ci potessero diventare Senatori o parlamentari, ottenendo prima il permesso deU’autorità competente, cosa che per la mentalità odierna non risulterebbe au- spicabile o addirittura tollerabile. Al can. 139 si davano indicazioni precise su alcune attività ehe erano considerate aliene alio stato clericale: § 2 “sine apostolico induito [...] officia publica, quae exercitium laicalis iurisdictionis vel administrationis secumferunt, ne assumant. § 4. Senatorum aut oratorum legibus ferendis, quos deputatos vocant, munus ne sollicitent neve acceptent sine licentia Sanctae Sedis in locis ubi pontificia prohibitio intercesserit; idem ne attentent aliis in locis sine licentiam tum sui Ordinarii, tum Ordinarii loci in quo electio facienda est”.1 * * * * * * 8 In alcuni casi la presenza di ecclesiastici in cariche pubbliche era giustificata in quanto risultato di un’evoluzione storica, che aveva dato luogo a Costituzioni che prevedevano ehe alcuni senatori e parlamentari fossero ecclesiastici di alto rango. In altri casi, invece, una presenza di chierici in tali incarichi era non solo non conveniente, ma avrebbe recato un danno alia Chiesa e percio c’era una esplicita e netta proibizione della Santa Sede, che poteva anche comportare delle sanzioni canoniche, fino alia scomunica ipso facto, per coloro ehe trasgredissero tale divieto. A seconda delle circostanze la proibizione poteva diventare più cogente, ammettendo meno facilmente un’eccezione. Cosi nel caso dell’Ungheria troviamo momenti in cui interventi di chierici in politica sono favoriti dalla Santa Sede e altri in cui è assolutamente vietata una qualsiasi loro presenza. Infatti Leone XIII nella sua Enciclica ConstantiHunga1 Trattando dei CIC 1917, De Bemardis ha osservato ehe : “il legislatore canonico dei tempo aveva presenti piuttosto gli effetti ehe le cause, cosi che poteva anche apparirgli giuridicamente irrilevante il fatto che un chierico svolgesse quell’attività difficilmente qualificabile, ehe era allora Pattività politica, mentre non poteva ammettere ehe ricoprisse quegli incarichi pubblici ben definiti, ehe di tale attività costituiscono il concreto risultato: il legislatore secolare e il pubblico amministratore”. L.M. De Bernardis, II clero e la politica ira il Codex dei 1917 e quello dei 1983, in Studi in memoria di Mario Condorelli, Vol. I, tomo I, Milano 1988, 455^456. 8 Tale norma fu oggetto di due interpretazioni autentiche. La prima riguardava la richiesta e accettazione dell’incarico di senatore o di deputato da parte di Cardinali, Arcivescovi e Ve- scovi. La risposta fu articolata: da un lato, si determinava ehe nei casi in cui secondo la Costi- tuzione dei Paese questi ecclesiastici avevano tali incarico ex officio e cio fosse stato approva- to dalla Santa Sede, allora potevano svolgere tale funzione, purché prowedessero alie loro funzioni in diocesi tramite il Vicario Generale. Negli altri casi occorreva ottenere la licenza della Santa Sede. Cf. P. Commissio ad codicis canones authentice interpretandis, Dubia circa canonem 139,25.4.1922, in AAS 14 (1922), 313. La seconda riposta riguardava i cri- teri per la concessione della licenza dell’Ordinario ai sacerdoti ehe volessero candidarsi alia carica di Deputato. Si indicô di esserc più restrittivi che Iarghi in tali concessioni. Cf. P. Commissio AD codicis canones AUTHENTICE INTERPRETANDIS, Dubia circa canonem 139, 25.4.1922, in AAS 14(1922),313.