Folia Canonica 9. (2006)

STUDIES - Pablo Gefaell: Impegno della Cingregazione per le Chiese orientali a favore delle comunita orientali in diaspora

124 PABLO GEFAELL verso le Chiese orientali. Peraltro, è ben noto che per un Rescritto della Segrete- ria di Stato ex audientia Sanctissimi, il 26 novembre 1992 si è stabilita una norma simile per il passaggio di fedeli latini aile Chiese orientali: tuttavia il testo del Re­scritto prevede soltanto il passaggio dei latini verso le Chiese orientali, non vice- versa15. Marco Brogi - allora sottosegretario della Congregazione Orientale - commentando questo documento rilevava che «il Rescritto considera la richiesta di passaggio dalla Chiesa latina ad una Chiesa orientale, ma non considera il caso inverso. Ne consegue dunque ehe esso non puô essere invocato da un Vescovo latino, che intenda ricevere un orientale ehe voglia divenire latino, sia pure con il consenso scritto del Vescovo orientale: in quest’ultima ipotesi, continua ad esse­re richiesto il consenso esplicito della Santa Sede»16. Questa esclusiva unidire- zionalità del Rescritto (latino-orientale) si potrebbe capire come mezzo per evi­tare un travaso incontrollato verso la Chiesa latina dei fedeli orientali residenti in occidente. Altri illustri canonisti17, tuttavia, interpretano ehe il dettame del CCEO can. 32 § 2 comprende anche il passaggio verso la Chiesa latina, perché essa è una Chiesa sui iuris come le altre. Essi argomentano dicendo ehe se il CIC can. 112 § 1, paria di passaggio «ad un’altra Chiesa rituale sui iuris» senza specificare “orientale” - mentre è ovvio che soltanto si puô passare dalla Chiesa latina ad 15 Secretaria Status (Fit facultas de qua in can. 112,§ 1,1°C.I.C. legitime, in casu, prae­sumendi), Rescriptum ex Audientia Ss.mi:«Adr\om\am can. 112,§ 1,1° Codicis luris Canoni­ci, quisque vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licen­tia ei facta ab Apostolica Sede. Hac dere, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Texti­bus Interpretandis, Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties transitum ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris sibi petierit Christifideles Ecclesiae latinae, quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo Episcopi dioece- sani utriusque dioecesis in id secum ipsi scripto consentiant. Ex audientia Sanctissimi, die XXVI mensis Novembris, anno MCMXCII. Angelus card. Sodano, Secretarius Status». (AAS, 85 [1993], 81). 16 M. Brogi, Licenza prés unta clella Santa Sede per il cambiamento di Chiesa “sui iuris ", in Revista Espahola de Derecho Canonico 50 (1993), 661-668 [qui 666], Brogi indica chegià Faris aveva fatto vedere il problema, ehe fu sollevato al Pontificio Consiglio per i Testi Legi- slativi e fu causa dei summenzionato rescritto (cfr. J. D. Faris, The Eastern Catholic Chur­ches: Constitution and Governance. According to the 'Code of Canons of the Eastern Chur­ches ', New York [NY] 1992, 181 ). 17 A. Mendonça sostiene questa opinione nelle sue dispense del corso sulla legislazione interecclesiale«adusum scholarum» dell ’anno accademico 1994-1995, nell’Universitàdi St. Paul di Ottawa (Canada). Lo stesso opina Lorenzo Lorusso (cfr. L. Lorusso, Gli orientali cat- tolici e i pastori latini - Problematiche e norme canoniche [Kanonika 11], Roma 2003, 73). Anche Astrid Kaptijn è favorevole al passaggio di orientali alla Chiesa latina col consenso presunto (cfr. A. Kaptijn, L 'iscription à l Eglise de droit propre, in L ’Année Canonique 40 [ 1998], 49-70, 62). Gallaro e Salachas non hanno previsto il problema (cfr. G.D. Gallaro - D. SALACHAS, Interecclesial Matters in the Communion of Churches, in The Jurist 60 [2000:2], 265).

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