Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

174 LORENZO LORUSSO ligiose del mondo presente, la cultura contemporanea, le questioni sociali, la psi- cologia dei profondo”35. È necessario abbandonare gradatamente, con fermezza e delicatezza, me­diante opportuna catechesi, forme, usi e pratiche ehe risultano estranee alia tradi- zione della propria Chiesa sui iuris e non si possono integrare in modo coerente con la spiritualité e la cultura propria. Anche il defunto Pontefice disse: “Racco- mando ai Pastori di vigilare a ehe le riforme liturgiche intraprese conservino la bellezza e la dignité déllé celebrazioni, che formano un patrimonio comune alle Chiese orientali; è indispensabile ehe tali riforme non snaturino il senso teologi- co dei Santi Misteri, cosi ehe, secondo le nonne della Chiesa cattolica e nel ri- spetto delle tradizioni ecclesiali proprie, le diverse Chiese particolari abbiano coscienza di essere in comunione e in annonia con tutta la Chiesa”36. Il Vescovo eparchiale dovré perciô vigilare perché le norme stabilite dalla lé­gitima autorité siano attentamente osservate e in particolare ciascuno, tanto i ministri come i fedeli, svolga l’incarico ehe gli spetta e non altro, senza mai in­troduire cambiamenti nei riti sacramentali o nelle celebrazioni liturgiche secon­do preferenze o sensibilité personali. Compete al Vescovo dettare opportune norme in materia liturgica, ehe obbli- gano tutti nella eparchia, sempre nel rispetto di quanto abbia disposto il legisla­tore superiore. Il Vescovo sapré valersi dell’aiuto di uffici o commissioni epar- chiali di liturgia, di musica sacra, di arte sacra, ecc., ehe offrano un prezioso so- stegnoperpromuovere il culto divino, curare la formazione liturgica dei fedeli e fomentare nei pastori di anime un interesse prioritario per tutto ciô ehe riguarda la celebrazione dei divini misteri. Giacché la liturgia costituisce il culto comunitario e ufficiale della Chiesa, come Corpo mistico di Cristo, costituito dal capo e dalle sue membra, il Vescovo vigila attentamente perché venga celebrata con il dovuto decoro e ordine. Dovré quindi vigilare sui decoro degli ornamenti e oggetti liturgici, perché i ministri or­dinati e i chierici minori si comportino con la necessaria dignité, e i fedeli parte- cipino in modo pieno, cosciente e attivo, e tutta l’assemblea eserciti la sua fun- zione liturgica. In questo compito, il Vescovo eparchiale è coadiuvato dal Protopresbitero37. Cosi si esprime il CCEO: Can. 278 §1,3°.//protopresbitero, öltre allepotestà efacoltà a lui conferite dal , dirit to particolare, ha il dirit to e il dovere: [...] 3° di pro vvedere che la Divina Li­35 Pius XII, Discorso a conclusione del congresso internazionale di liturgia pastorale, Assisi-Roma ( 18/22 settembre 1956), in AAS 48 ( 1956) 723-724. 36 Ioannes Paulus II, Adh. Ap. Una speranza nuovaper il Libano, lOmaggio 1997, n. 42: Suppl, a L 'Osservatore Romano, 12-13 maggio 1997; cf. Ioannes Paulus II, Aipartecipanti al Sinodo deiPatriarcato Cattolico Armeno, 26 agosto 1989, S.I.C.O. (Servizio Informazioni Chiese Orientali) Suppi, ai nn. 485-556,42. 37II protopresbitero è un presbitero che è preposto a un distretto composto di diverse parroc- chie, per espletare in quel luogo a nome del Vescovo eparchiale le funzioni detenninate dal diritto.

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