Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi dal Lago: Il diritto canonico come problema teologico

86 LUIGI DAL LAGO esprime la piena comunione tra le chiese particolari. C’è ancora la comunione gerarchica, che unisce il collegio episcopale al papa, corne capo di esso e unisce i presbiteri, i diaconi e i laici con il proprio vescovo. C’ ancora una comunione universale di tutta la chiesa, ehe conosce gradi diversi in rapporte alle chiese non pienamente unite a Roma, e una comunione locale ehe riguarda la singola comu- nità cristiana, sia parrocchiale sia di altre forme in cui il popolo cristiano si puô aggregare. Tutte queste varie dimensioni della communio contengono e compor- tano diritti e doveri. Per sua natura, la comunione ecclesiale è fonte di diritti e di doveri. Si puô dunque affermare ehe il fondamento del diritto canonico è questa molteplice realtà comunionale. La chiesa è una comunione istituzionalizzata, cioè contiene in sé una realtà contemporaneamente visibile e invisibile, carisma- tica e istituzionale. Le relazioni tra le diverse persone ehe sono membra della chie­sa, devono convergere per giustizia verso il bene comune ecclesiale, ehe è la co­munione stessa. Egualmente il fine dei diritto nella chiesa è di tutelare, favorire e promuovere la comunione ecclesiale a tutti i livelli e di proteggere i diritti dei sin- goli fedeli. Intal senso si potrebbe definire il diritto canonico come Ordo commu­nionis e la legge canonica non è soltanto una «ordinatio rationis», ma più propria- mente una «ordinatio fidei», che per essere compresa e accolta richiede 1’adesione dei credente. La communio è dunque ad un tempo la realtà da realizzare (e il diritto canonico vi svolge un ruolo di servizio ehe non va certo sacramentalizzato, ma neppure ignorato) e la modalità secondo cui dovrebbe strutturarsi il diritto canoni­co. Che cio awenga facilmente o ehe il nuovo codice abbia realizzato perfetta- mente questo ideale, è una domanda che è giusto porre sempre di nuovo in una chiesa consapevole dei suoi limiti, secondo l’assioma: jus semper reformandum! IV. LA SCIENZA CANONICA COME TECNICA E COME SERVIZIO PASTORALE Da quanto si è detto finora, si âpre abbastanza chiaramente la via per risolvere la questione dello statuto epistemologico dei diritto canonico. Che sia una scien- za sacra, nessuno più lo dovrebbe contestare. Non si puô “fare” diritto canonico se non si ha una buona conoscenza della teológia e se non si ricerca il fondamento teologico delle varie norme e leggi. Come affermava Paolo VI, «dopo il concilio, il diritto canonico non puô non essere in relazione sempre più stretta con la teoló­gia e le altre scienze sacre, perché è anch’esso una scienza sacra. [...] Si è definiti- vamente chiuso il tempo in cui certi canonisti ricusavano di considerare l’aspetto teologico [...] delle leggi da essi applicate. Oggi è impossibile compiere studi di diritto canonico senza una serie formazione teologica».15 Nello stesso tempo è necessario il dialogo con le altre scienze, come la storia, la sociologia, la psicolo­15 Paulus VI, Allocutiones de iure canonico, cit., 104 (Allocuzione dei 17/03/1973).

Next

/
Thumbnails
Contents