Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 49 ticolari, atte a regolare i rapporti tra l’Ordinario del luogo ed il Superiore delPIstituto. Allorché ad un istituto viene affidato un territorio, sarà pensiero del Superiore ecclesiastico e dell’Istituto stesso di indirizzare tutto al fine di far giungere lanuova comunità cristiana al livello di Chiesa locale, ehe, al momento opportuno, sarà retta da un proprio pastore con clero proprio. Cessando il manda­to su un territorio, si determina una nuova situazione. Állóra le conferenze epi­scopali e gli istituti devono emanare di comune accordo le norme che regolino i rapporti tra gli Ordinari dei luoghi e gli Istituti. Toccaperô alla Santa Sede fissare i principi generali, in base ai quali devono essere concluse le convenzioni regio­nali o anche particolari. Anche se gli Istituti sono pronti a continuare 1’opera ini- ziata, collaborando nel ministero ordinario della cura d’anime, bisognerà tutta- via provvedere, man mano ehe cresce il clero locale, affïnché gli Istituti, compa- tibilmente con il loro scopo, rimangano fedeli alia diocesi stessa, impegnandosi generosamente in opere di carattere speciale o in una qualche regione» (AG 32). Dopo il Concilio diverse circisrizioni missionarie erano state erette in diocesi con un proprio Vescovo ed era stato istituito clero secolare autoctono, perciô la Congregazione per 1’evangelizzazione dei popoli, con 1’Istruzione Relationes in territoriis missionum, intese regolare la nuova situazione, mantenendo da una parte il sistema precedente della commissio e introducendo dall’altra un nuovo sistema, quello dei mandatum, in ottemperanza alie disposizioni date da Eccle­siae Sanctae per 1’applicazione dei Decreto conciliare AG: «Sacra Congregatio de Propaganda Fide, consultis Conferentiis Episcopalibus et Institutis missiona- libus, quamprimum principia generalia delineet iuxta quae conventiones inean- tur inter Ordinarios locorum et Instituta missionalia ad eorum mutuas relationes moderandas (n. 32). In his conventionibus inendis ratio habeatur tum operis mis- sionalibus continuandi tum necessitatum Institutorum (n. 32)».75 Dopo le motivazioni introduttive, 1’Istruzione postconciliare propone le de- terminazioni approvata dall’assemblea plenaria dei 1968. Procedendo con ordine ci si riferisce anzitutto alio ius commissionis, circa il quale si afferma un principio di abrogazione e un principio di sussistenza, in ma­niera che il sistema giuridico della commissio è abrogato riguardo alle circoscri- zioni dei territori di missione ehe sono state erette in diocesi, mentre rimane in vi­gore per le circoscrizioni missionarie a regime vicariale (vicariati e prefetture apostoliche, missiones sui iuris, abbazie e prelature nullius). Abbiamo già detto ehe il nuovo sistema dei mandatum è descritto come «mu­nus quod alicui Instituto, petente episcopo et ipso Instituto audito, a Suprema Auctoritate Ecclesiae datur ad collaborandum in Dioecesi Missionali cum et sub eodem Episcopo, secundum conventionem initam».76 Più avanti si specifica ehe 75 Paulus VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ecclesiae Sanctae, quibus normae ad quaedam exsequenda SS. Concilii Vaticani II decreta statuuntur, III, Normae ad exsequen­dum decretum SS. Concilii Vaticani II "Ad Gentes divinitus ", 6 augusti 1966, art. 17, in AAS, LVIII (1966), 785-786. 76ECM, 1/754.

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