Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
46 LUIGI SABBARESE i laid, viri et mulieres, senza considerare i membri delle Società di vita apostoli- ca nate appositamente per le missioni.60 Ciô detto, va perô aggiunto che il can. 783 fonda lo speciale contributo dei membri degli Istituti di vita consacrata alFazione missionaria sulla consacrazio- ne.61 Per tale motivo non vengono menzionati i membri delle Società di vita apo- stolica, dato ehe questi, a differenza dei membri degli Istituti di vita consacrata, non hanno come elemento essenziale e specifico la consacrazione mediante la professione dei consigli evangel ici, sebbene di fatto si rileva l’esistenza di Società di vita apostolica i cui membri assumono i consigli evangelici con vincoli definiti nel diritto proprio. II can. 731 del CIC e il can. 572 del CCEO delineano il profilo giuridico delle Società di vita apostolica.62 Qualche Autore sostiene ehe la consacrazione, ehe costituisce il fondamento della partecipazione all’azione missionaria della Chie- sa per i membri degli Istituti di vita consacrata va esteso pure ai membri delle Società di vita apostolica.63 Questa estensione si puô ammettere, ma non a motivo della consacrazione come fu già chiaro in sede di revisione, quando alla proposta di un Padre di aggiungere anche i membri delle Società di vita apostolica si rispo- se: «Canon agit de momento et consectariis consecrationis; ex illo titulo societatibus vitae apostolicae non applicatur quia sctricto sensu non sunt “consecrati”».64 Rimane perô valido il titolo della vocazione propria, specie se e quando questa è di natura missionaria, titolo in forza dei quale si richiese 1’aggiunta non accolta. Abbiamo sopra riferito circa la possibilité che anche i membri delle Società di vita apostolica partecipino all’azione missionaria della Chiesa. Tale estensio60 Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Instructio Cooperatio missionalis, n. 17 b): «Sodales Institutorum vitae consecratae, contemplativae et activae, in actione missio- nali adhibentur pro suo ipsorum charismate, praesertim ob testimonium quod praebere possunt de bonis evangelicis, quae Ecclesia fert, ob suam consecrationem Deo, ad eius gloriam et ad servitium hominum, ex exemplo Christi», in AAS, XCI (1999), 321. 61 Tale elemento è considerato pure riguardo ai religiosi e alie religiose catechisti, accanto ai catechisti laici: «[...] svolge la catechesi un gran numero di religiosi e religiose, i quali, per il fatto di essere consacrati, sono in grado di dare una singolare testimoninanza in ordine alia missione e, di conseguenza, sono chiamati a essere disponibili e preparati, in modo proprio, per questo compito»: Congregazione per L’Evangelizzazione dei Popoli, Guida per i catechisti, in ECM, 1/2070. 62 In dottrina le posizioni a proposito dei § 2 del can. 731 sono diversificate se non opposte; alcuni ritengono saldamente la distinzione giuridica per cui anche le Società di vita apostolica che assumono qualche vincolo non divengono per ciô stesso Istituti di vita consacrata, altri in- vece sostengono una equivalenza di fatto. A titolo esemplificativo si puô vedere: V. dePao- Lis, La vita consacrata nella Chiesa, EDB, Bologna 1992,432-434; J. Beyer, II diritto delta vita consacrata, Editrice Ancora, Milano 1989, 530-532. 63 F. Retamal, Comentario exegético, Vol. III/1, 167. 64 Communicationes, XV (1983), 93.