Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

46 LUIGI SABBARESE i laid, viri et mulieres, senza considerare i membri delle Società di vita apostoli- ca nate appositamente per le missioni.60 Ciô detto, va perô aggiunto che il can. 783 fonda lo speciale contributo dei membri degli Istituti di vita consacrata alFazione missionaria sulla consacrazio- ne.61 Per tale motivo non vengono menzionati i membri delle Società di vita apo- stolica, dato ehe questi, a differenza dei membri degli Istituti di vita consacrata, non hanno come elemento essenziale e specifico la consacrazione mediante la professione dei consigli evangel ici, sebbene di fatto si rileva l’esistenza di Socie­tà di vita apostolica i cui membri assumono i consigli evangelici con vincoli defi­niti nel diritto proprio. II can. 731 del CIC e il can. 572 del CCEO delineano il profilo giuridico delle Società di vita apostolica.62 Qualche Autore sostiene ehe la consacrazione, ehe costituisce il fondamento della partecipazione all’azione missionaria della Chie- sa per i membri degli Istituti di vita consacrata va esteso pure ai membri delle So­cietà di vita apostolica.63 Questa estensione si puô ammettere, ma non a motivo della consacrazione come fu già chiaro in sede di revisione, quando alla proposta di un Padre di aggiungere anche i membri delle Società di vita apostolica si rispo- se: «Canon agit de momento et consectariis consecrationis; ex illo titulo societa­tibus vitae apostolicae non applicatur quia sctricto sensu non sunt “consecra­ti”».64 Rimane perô valido il titolo della vocazione propria, specie se e quando questa è di natura missionaria, titolo in forza dei quale si richiese 1’aggiunta non accolta. Abbiamo sopra riferito circa la possibilité che anche i membri delle Società di vita apostolica partecipino all’azione missionaria della Chiesa. Tale estensio­60 Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Instructio Cooperatio missionalis, n. 17 b): «Sodales Institutorum vitae consecratae, contemplativae et activae, in actione missio- nali adhibentur pro suo ipsorum charismate, praesertim ob testimonium quod praebere pos­sunt de bonis evangelicis, quae Ecclesia fert, ob suam consecrationem Deo, ad eius gloriam et ad servitium hominum, ex exemplo Christi», in AAS, XCI (1999), 321. 61 Tale elemento è considerato pure riguardo ai religiosi e alie religiose catechisti, accanto ai catechisti laici: «[...] svolge la catechesi un gran numero di religiosi e religiose, i quali, per il fatto di essere consacrati, sono in grado di dare una singolare testimoninanza in ordine alia missione e, di conseguenza, sono chiamati a essere disponibili e preparati, in modo proprio, per questo compito»: Congregazione per L’Evangelizzazione dei Popoli, Guida per i ca­techisti, in ECM, 1/2070. 62 In dottrina le posizioni a proposito dei § 2 del can. 731 sono diversificate se non opposte; alcuni ritengono saldamente la distinzione giuridica per cui anche le Società di vita apostolica che assumono qualche vincolo non divengono per ciô stesso Istituti di vita consacrata, altri in- vece sostengono una equivalenza di fatto. A titolo esemplificativo si puô vedere: V. dePao- Lis, La vita consacrata nella Chiesa, EDB, Bologna 1992,432-434; J. Beyer, II diritto delta vita consacrata, Editrice Ancora, Milano 1989, 530-532. 63 F. Retamal, Comentario exegético, Vol. III/1, 167. 64 Communicationes, XV (1983), 93.

Next

/
Thumbnails
Contents