Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
44 LUIGI SABBARESE hanno contribuito e continuano a contribute non poco all’implantatio Ecclesiae, come pure alio sviluppo e alia stabilizzazione della Chiesa nei territori di missione. Il loro servizio missionario è regolato da convenzioni ehe specificano le relazioni tra Vescovo diocesano e Moderatori degli Istituti, sia in regime di commissio sia di mandatum. Il can. 790 §1,2° del CIC prescrive che tra i compiti propri del Vescovo diocesano nei territori di missione vi è quello di «curare ut debitae ineantur conventiones cum Moderatoribus institutorum quae operi missionali se dedicant, utque relationes cum iisdem in bonum cedant missionis». Per i contenuti peculiari déllé convenzioni, si puô fare riferimento all’Istruzione Quum huic, dell’8 dicem- bre 1929,55 ehe consacra la prassi dell’allora S. C. de Propaganda Fide di affida- re un territorio di missione ad un Istituto. Il sistema giuridico della commissione prevede la dipendenza dei membri degli Istituti da una duplice autorità; infatti, come missionari dipendono dal Superiore gerarchico committente, ma come religiosi dal Superiore interno. Appare chiaro, cosi, ehe 1’intento primario deiristruzione fu quello di regolamentare i rapport tra Superiore della missione e Superiore religioso nei caso di affidamento ad un Istituto religioso di un territorio per prowedere ali’implantatio Ecclesiae. La commissio appare anzitutto come una forma di cooperazione ehe si instaura tra la Santa Sede e gli Istituti religiosi o missionari ai quali viene affidata l’opera di evangelizzazione, attraverso 1’invio di missionari. E la Chiesa, in qualité di committente, a nominare il Superiore della missione; 1’Istituto, accettando di collaborare con la Chiesa mediante la commissione, fa sua la missione stessa della Chiesa. II Superiore della missione, pur appartenendo adun Istituto, dipen- de dalla S. Sede, in nome e per autorità della quale agisce, in tutto cio ehe riguar- da il govemo della missione. Dopo il Concilio, essendo mutata la situazione dei territori di missione, atteso ehe diverse circoscrizioni missionarie erano state erette in diocesi con un proprio Vescovo, ehe era stato istituito clero secolare autoctono e ehe il Vat. II aveva ri- badito i principi teologici e giuridici dell’episcopato, la Congregazione per 1’Evangelizzazione dei Po- poli, con 1’Istruzione Relationes in territoriis missionum,56 intésé regolare la nu- ova situazione, mantenendo da una parte il sistema precedente della commissio e introducendo dalPaltra un nuovo sistema, quello dei mandatum, in ottemperanza 55 Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Instructio Quum huic, in Leges Ecclesiae, 1/1115-1118. 56 Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide, Instructio Relationes in territoriis missionum, de quibusdam principiis atque normis circa relationes in territoriis missionum inter Ordinarios locorum et Instituta missionalia, 24 februarii 1969, in ECM, 1/748-774.