Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
38 LUIGI SABBARESE lineano la nécessita di rilevare la responsabilité specifica di ogni agente nell’opera missionaria. A questa considerazione di ordine generale, segue l’esame dei singoli canoni. Riguardo al nostro canone, indicato in questa Sessio come can. 39, si annota che piacé il testo preparato dal settimo Consultore,37e vi si aggiunge la specifícazione che «i catechisti debbono operare “sub moderamine” dei missionari».38 Si deve rilevare ehe tra le osservazioni pervenute al can. ve n’era una ehe sottolineava non solo la posizione dei catechisti come ausiliari dei missionari, ma come «veri responsabili e titolari di piccole comunità in- fra-parrocchiali». Qualche Conferenza episcopale aveva osservato: «Catechumeni [sic! ; leggi: catechistae] sunt apostoli ex integro et non tantum “cooperatores”». Terminata la discussione il testo viene approvato ed è giunto a noi nella forma vigente, salvo 1’espressione «debite instructione» ehe nel nostro can. 785 § 1 suona «debite instructi».39 Come si vede, considerate le osservazioni proposte dagli Organismi di consultazione, riformulato il testo, questo mantiene la so- stanziale struttura secondo cui i catechisti sono cooperatori sotto la guida dei missionari. 4. I chierici formati per la missione Per quanto riguarda la vocazione dei chierici alia missione, sia nel CIC sia nel CCEO, trattando della formazione dei chierici, troviamo tre riferimenti alia mis- sionarietà, quando il Legislatore, ispirandosi alia dottrina conciliare, dispone circa la formazione sacerdotale degli alunni. II can. 245 § 1 del CIC e il can. 346 § 2, 8 del CCEO, nel generale contesto della formazione spirituale, sottolineano l’acquisizione di uno spirito missionario e il can. 256 § 2 del CIC, con il suo cor- rispettivo nel can. 352 § 3 del CCEO, raccomanda l’informazione degli alunni circa le questioni missionarie. Più ampiamente, nel can. 257 del CIC, ehe trova il suo parallelo nel can. 352 § 3 del CCEO, si offrono suggerimenti per sensibiliz- zare gli alunni alia sollecitudine non solo per la Chiesa particolare, cui vengono incardinati, ma anche per la Chiesa universale, in modo che, se sarà necessario, potranno dedicarsi al servizio déllé Chiese che versano in gravi difficoltà. Per permettere questo servizio specifico, il Vescovo deve predisporre nel periodo della formazione seminaristica un’adeguata preparazione linguistica e culturale. 37 Communicationes, XXIX (1997), 162. 38 Ibidem, 108. 39 II canon recognitus risulta dei seguente tenore: «§ 1. In opere missionali peragendo assumantur catechistae, christifïdeles nempe laici debite instructione et vita Christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis caritatisque operibus ordinandis sese impendant. § 2. Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum»: Ibidem, 121-122.