Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

36 LUIGI SABBARESE techisti missionari dal mandato o anche da forme menő ufficiali, ma pur sempre tendenti a rispettare l’organizzazione di comunione gerarchica ehe si riflette nel- la Chiesa nelle sue diverse manifestazioni. Ciô vale sia nel caso dei catechisti nei territori di diritto comune sia per i catechisti nei territori di missione. In quest’ultimo caso è ancora più chiaro che il suo ministero, anche se ricevuto come tale mediante un atto liturgico e un formale mandato da parte della compe­tente autorità, rimane sotto la moderazione non solo dei missionario, immediato responsabile della comunità missionaria, ma anche sotto l’autorità del Vescovo che ha conferito il mandato. Percio non mi paiono corrette interpretazioni del dettato codiciale ehe attribuiscono al catechista missionario una autonómia tale da far assurgere il suo compito a un ufficio “capitale” che, Iungi dall’esprimere solo responsabilità in determinati settori della vita della comunità, vi attribuisce funzioni di presidenza molto vicine, se non identiche, a quelle ehe esercita il par- roco, nella sua qualità specifica di pastor proprius.33 In tal senso è già intervenuta l’Istruzione Ecclesaie de mysterio che ha defini- tivamente vietato ehe «i fedeli non ordinati assumano, per esempio, la denomi- nazione di “pastore”, di “cappellano”, di “coordinatore”, “moderatore”, o altre denominazioni ehe potrebbero, comunque, confondere il loro ruolo con quello dei pastore, che è unicamente il Vescovo e il presbitero».34 3.5. Il catechista missionario svolge (solo) funzioni di supplenza? Da quanto sin qui argomentato, risulta chiaro ehe il catechista missionario è taie perché è catechista, e anche perché svolge il suo munus nei territori di mis­sione, con una missione sua propria e con una qualifica specifica. Non è missio­nario nel senso ehe lo stesso can. 785 attribuisce a colui ehe svolge il servizio e l’autorità della moderatio, in quanto a questi è richiesto la ricezione dell’ordine sacro e 1’esercizio di funzioni legate a detto sacramento. II can. 785 quando de­termina chiaramente la condizione dei catechisti come coloro ehe vengono as- sunti, instaura inequivocabilmente un rapporto di dipendenza tra essi e colui ehe prende l’iniziativa dell’assunzione; il che evidenzia una fonna di cooperazione dove la capacità fondamentale dei fedeli assunti come catechisti per collaborare al munus docendi puô essere correttamente compresa all’interno di parametri più generali ehe regolano il rapporto autorità-autorizzato. Nel nostro caso l’autorità 33 Cf. V. DE P. Kwanga Ndjibu, Le ministere des Bakambi et ses implications theologi- co-juridiques, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 1993,211-212; A. MaI.aNGE, Ministericdidade e missionariedade do ca­techista leigo em Angola à base dos cânones 784 e 785. Suas implicaçoes na Diocese de Ma- lanje, Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici [Pontificiae Uni­versitatis Urbanianae], Roma 1996, 70. 34 Congregatio pro Clericis et Aliae, Instructio Ecclesiae de mysterio, art. 1 § 3, in EV, XVI/700.

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