Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
28 LUIGI SABBARESE Il can. 780 del CIC13 sancisce la specifica responsabilité degli Ordinari del luogo nella fonnazione dei catechisti, in maniera che questi vengano preparati nel debito modo a svolgere bene il loro incarico; la debita preparazione, secondo il canone, consiste nella formazione continua, nella conoscenza appropriata della dottrina della Chiesa e nell’apprendimento teorico e pratico delle discipline pedagogiche. II can. 785 del CIC entra in medias res e delinea la figura del catechista, distin- guendolo dal missionario, sotto la cui moderazione agisce. Si íratta di catechisti lai- ci die operano nell’azione missionaria della Chiesa nella fattispecie dei cosiddetti terri tori di missione, con il compito proprio e specifico di spiegare la dottrina evan- gelica e di organizzare le azioni liturgiche e le opere di carità. La loro opera è su- bordinata alla guida del missionario, il quale è responsabile di curare la formazione dei suoi catechisti, qualora manchino scuole di formazione ad hoc. Diversi anni prima dei Concilio Vat. II, cioè prima ehe il decreto AG risve- gliasse la coscienza missionaria della Chiesa e la funzione specifica dei catechisti nei territori di missione era comunque già ampiamente apprezzata per come questo servizio si era distinto nell’azione missionaria, fu osservato ehe «nelle missioni i catechisti assumono un’importanzatutta speciale, fino arendersi indi- spensabili al missionario, esercitando tutte quelle attività e funzioni, per le quali non si richiede strettamente il ministero sacerdotale: preparano, infatti, e istrui- scono i catecumeni e i neofiti, presiedono alie adunanze religiose domenicali, battezzano nei casi urgenti, visitano i malati, preparano i moribondi, vigilano suile sepolture cristiane, s’adoprano a svellere superstizioni, hanno la sorve- glianza materiale dei béni della missione, dirigono scuole, officine, dispensari, fattorie, ecc. I catechisti europei sono generalmente religiosi laici d’ambo i sessi; più efficaci, perché meglio addentro nella lingua e nei costumi dei luogo, i catechisti indigeni».14 A distanza di quarant’anni ormai dalla conclusione del Vat. II rimane ancora valido il contenuto centrale delle predette osservazioni, ripreso, benché in maniera più stringata ma non menő autorevole dal Direttorio generale per la catechesi, che, tra i diversi tipi di catechisti ancora oggi necessari elenca «i catechisti che operano nei territori di missione, ai quali il titolo di catechisti si applica per una ragione tutta speciale».15 3.1. Missionari e fedeli laici catechisti Dal disposto del can. 785 § 1 del CIC risulta chiaro die il Legislatore ha inte- so distinguere i missionari dai catechisti. Infatti, i missionari svolgono un compito di moderazione e assumono i catechisti che agiscono sotto la loro guida. La di13 Questo canone e il can. 785 non hanno un corrispondente nel CCEO. 14 C. Testőre, Catechista, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1949, Vol. Ill, col. 1126. 15 Congregatio pro Clericis, Directorium generale pro catechesi Concilium Vaticanum II, 15 augusti 1997, n. 232, in EV, XVI/1062.