Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

170 LORENZO LORUSSO Can. 668 §2: L’autorité competente a regolare ii culto divino pubblico è quella di cui nel can. 657, fermo restando il can. 199, § 1 ; nessun altro aggiunga alcunché a quanto sta­bilito da questa autorité, né vi tolga oppure cambi qualcosa (cf. SC 22, 3). Nel can. 669 si dichiara ehe spetta unicamente alia suprema autorité della Chiesa approvare o definire i requisiti per la validité dei sacramenti, poiché essi appartengono al divino deposito. “È un principio ehe fa parte del perenne patri­monio teologico-giuridico-liturgico della Chiesa. Essendo la liturgia una speci­fica espressione della Chiesa, ne segue necessariamente ehe soltanto l’autorité ecclesiastica è competente a stabilire norme a suo riguardo”18. A livello univer­sale la competenza spetta sia al Romano Pontefice sia al Collegio dei Vescovi. II potere ehe compete al Romano Pontefice è esercitato o personalmente o per mez­zo dei dicasteri della Curia Romana: la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per la Chiesa latina19, la Congregazione per le Chiese Orientali20, per le differenti Chiese sui iuris21, salva la competenza della Congre­gazione per la Dottrina della Fede. A livello particolare spetta sia al Vescovo, moderatore di tutta la vita liturgica della sua Chiesa, sia alie Conferenze Episco­pali e alie Strutture Gerarchiche delle differenti Chiese sui iuris orientali22. Nelle Chiese patriarcali, il culto divino pubblico è regolato dal Sinodo dei Ve­scovi della Chiesa patriarcale (il quale si avvarrá della collaborazione della com­missione liturgica della Chiesa patriarcale: cf. cann. 114 § 1 e 124). Spetta alio stesso Sinodo, secondo il can. 150 §2, emanare leggi liturgiche, promulgate dal Patriarca ehe hanno vigore dappertutto per i fedeli ascritti alia medesima Chiesa patriarcale23. Nelle Chiese arcivescovili maggiori, per il culto divino pubblico ci 18 A. Cuva, Diritto liturgico, in Nuovo Dizionario di Liturgia, a cura di D. Sartore - A. M. Triacca-C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001,575. I9Ioannes Paulus II, Cost. Ap. Pastor Bonus, 28 giugno 1988, 80 (1988) 841-930, artt. 62-70. 20Libri liturgici orientali pubblicati dopo Ia promulgazione del CCEO da parte della Con­gregazione per le Chiese Orientali: Sluta Qununaita d'Kahne, Breviarium iuxta ritum Syrorum Orientalium id est Chaldae­orum, 2002. Taksa d-Raze, Ordo Mysteriorum cum Prima Sanctificatione id est Sanctificatio Beato­rum Apostolorum Mar (Domini) Addai et Mar (Domini Mari Praeceptorum Orientis iuxta usum Ecclesiae Syrorum Orientalium Malabaris, 2003. L’Ordination épiscopale dans l’Eglise Melkite (edizione arabo-francese), 1994. 21 Pastor Bonus, artt. 56-61. 22 Cf. A. Montan, “La liturgia e i sacramenti nei codici orientale e latino: elementi di con- fronto”, in Ius Ecclesiarum, op. eit, 867-879. 23 Nel diritto precedente, Motu Proprio Cleri sanctitati, 2 giugno 1957, can. 302: “Consti­tuendum est a Patriarcha consilium seu ut aiunt commissio de re liturgica, ad recognoscendos

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