Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO
170 LORENZO LORUSSO Can. 668 §2: L’autorité competente a regolare ii culto divino pubblico è quella di cui nel can. 657, fermo restando il can. 199, § 1 ; nessun altro aggiunga alcunché a quanto stabilito da questa autorité, né vi tolga oppure cambi qualcosa (cf. SC 22, 3). Nel can. 669 si dichiara ehe spetta unicamente alia suprema autorité della Chiesa approvare o definire i requisiti per la validité dei sacramenti, poiché essi appartengono al divino deposito. “È un principio ehe fa parte del perenne patrimonio teologico-giuridico-liturgico della Chiesa. Essendo la liturgia una specifica espressione della Chiesa, ne segue necessariamente ehe soltanto l’autorité ecclesiastica è competente a stabilire norme a suo riguardo”18. A livello universale la competenza spetta sia al Romano Pontefice sia al Collegio dei Vescovi. II potere ehe compete al Romano Pontefice è esercitato o personalmente o per mezzo dei dicasteri della Curia Romana: la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per la Chiesa latina19, la Congregazione per le Chiese Orientali20, per le differenti Chiese sui iuris21, salva la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. A livello particolare spetta sia al Vescovo, moderatore di tutta la vita liturgica della sua Chiesa, sia alie Conferenze Episcopali e alie Strutture Gerarchiche delle differenti Chiese sui iuris orientali22. Nelle Chiese patriarcali, il culto divino pubblico è regolato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale (il quale si avvarrá della collaborazione della commissione liturgica della Chiesa patriarcale: cf. cann. 114 § 1 e 124). Spetta alio stesso Sinodo, secondo il can. 150 §2, emanare leggi liturgiche, promulgate dal Patriarca ehe hanno vigore dappertutto per i fedeli ascritti alia medesima Chiesa patriarcale23. Nelle Chiese arcivescovili maggiori, per il culto divino pubblico ci 18 A. Cuva, Diritto liturgico, in Nuovo Dizionario di Liturgia, a cura di D. Sartore - A. M. Triacca-C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001,575. I9Ioannes Paulus II, Cost. Ap. Pastor Bonus, 28 giugno 1988, 80 (1988) 841-930, artt. 62-70. 20Libri liturgici orientali pubblicati dopo Ia promulgazione del CCEO da parte della Congregazione per le Chiese Orientali: Sluta Qununaita d'Kahne, Breviarium iuxta ritum Syrorum Orientalium id est Chaldaeorum, 2002. Taksa d-Raze, Ordo Mysteriorum cum Prima Sanctificatione id est Sanctificatio Beatorum Apostolorum Mar (Domini) Addai et Mar (Domini Mari Praeceptorum Orientis iuxta usum Ecclesiae Syrorum Orientalium Malabaris, 2003. L’Ordination épiscopale dans l’Eglise Melkite (edizione arabo-francese), 1994. 21 Pastor Bonus, artt. 56-61. 22 Cf. A. Montan, “La liturgia e i sacramenti nei codici orientale e latino: elementi di con- fronto”, in Ius Ecclesiarum, op. eit, 867-879. 23 Nel diritto precedente, Motu Proprio Cleri sanctitati, 2 giugno 1957, can. 302: “Constituendum est a Patriarcha consilium seu ut aiunt commissio de re liturgica, ad recognoscendos