Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

PRESCRIZIONI DEI LIBRI LITURGICI E CCEO CAN. 3 167 Genesi del can. 3 Il can. 2 CIC-17 affermava che il Codice generalmente (plerumque) non sta­bilisée nulla a riguardo dei riti e delle cerimonie prescritte nei libri liturgici della Chiesa latina per la celebrazione delle funzioni sacre. Inoltre, tutte le leggi litur- giche vigenti al tempo della promulgazione del Codice avrebbero mantenuto il loro vigore, tranne ehe qualcuna di esse fosse stata espressamente corretta nel Codice stesso: Codex, plerumque, nihil decernit de ritibus et caerimoniis quas liturgici libri, ab Ecclesia Latina probati, servandas praecipiunt in celebratione sacrosancti Missæ sacrificii, in administratione Sacramentorum et Sacramentalium aliisque sacris peragendis. Quare omnes liturgicæ leges vim suam retinent, nisi earum aliqua in Codice expresse corrigatur. Schema dei Testi Iniziali del 19459: Quae respiciunt ritus et caerimonias servandas in celebratione divinae liturgiáé, administratione sacramentorum aliorumque sacrorum actione, sive continentur libris liturgicis ab Ecclesia probatis sive legitimis consuetudinibus nituntur, vim suam retinent, nisi qua lex vel consuetudo in hoc Codice corrigatur. II canone prevedeva per i riti e le cerimonie liturgiche la possibilité di man- tenere il proprio vigore sia ehe essi si trovassero nei libri liturgici approvati dal­la Chiesa sia che scaturissero da una legittima consuetudine. Nonostante il nu- ovo Codice, si affermava ehe i riti e le cerimonie continuavano a restare in vi­gore; ma il richiamo alla consuetudine e alla nécessité di approvare i libri litur- gici “indicava chiaramente ehe il diritto stesso non vedeva la liturgia come qualcosa di statico ed immutabile e tanto menő d’isolato dal contesto struttura- le della Chiesa, ma come una res viva ehe si sviluppava sia spontaneamente ehe organicamente e che veniva ad ordinarsi sotto la guida gerarchica della Chie­sa”10 *. Schema proposto dal Gruppo di studio della Pontificia Commissione per la Revisione dei Codice di Diritto Canonico Orientale, De normis, nel 1978": Codex plerumque non respicit normas liturgicas; si vero earum aliqua Codicis ca­nonibus sit contraria pro nulla habetur. II Gruppo di studio “non ha voluto dire in modo esplicito ehe le leggi liturgi­che finora in vigore vim suam retinent, per lasciare la possibilité alle Chiese sui iuris di portare, qualora fosse necessario e secondo il modo stabilito dal Codice 9 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo, Bolletti- no ufficiale, Nuntia 2 (1976) 54. 10 C. Vasil, “Norme riguardanti 1’edizione dei libri liturgici”, in Ius Ecclesiarum, op. cit., 365. "Nuntia 10(1980) 89.

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