Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio
146 GÉZA KUMINETZ Chiese sui iuris considerata in modo astratto, ma dalla dignité delle persone”.35 Da ciô segue che i fedeli hanno il diritto di ricevere i sacramenti secondo la liturgia della propria Chiesa rituale. III. LA POTESTÀ DELLA CHIESA SULLA FORMA CANONICA Dato che l’istituto della forma canonica è un istituto di diritto ecclesiastico, spetta aU’autorità competente o di sopprimerla oppure di modificarla. Cosa significa più dettagliatamente la potestà della Chiesa su questo istituto giuridico? Siccome si tratta di un sacramento e di un atto giuridico, spetta aU’autorità approvame o definirne i requisiti per la validité e per la licéité. L’autorité ecclesiastica avrebbe le seguenti possibilité: 1 ) modificare gli elementi essenziali, per esempio prescrivendo anche ai latini il ritus sacer per la validité, oppure allargare o restringere la possibilité della delega dell’assistenza, 2) cambiare le condizioni della dispensa, per esempio autorizzando anche i parroci alla dispensa, oppure riservando la stessa dispensa agli arcivescovi; 3) in caso interrituale prescrivere per la validité anche il ritus sacer 4) cambiare i limiti dell’esenzione dalla forma, o abolendo questa possibilité o allargandola, per esempio esentando anche quelli ehe hanno abbandonato la Chiesa solo notoriamente. Secondo la disciplina vigente, l’autorité ecclesiastica è l’autorité suprema della Chiesa. Questa è una ri- serva. Teoricamente potrebbe essere competente anche un’autoritá inferiore e tale riserva è giusta perché in questo campo si ritiene necessario mantenere una disciplina fondamentalmente unitaria. 5) riordinare integralmente questo campo giuridico, accordandosi con le altre chiese e comunitá ecclesiali suile condizioni per la valida celebrazione dei matrimoni misti. 6) abolire completamente il canone dell’osservanza della forma canonica oppure prescriverla solo per la licéité. In questi casi lo stesso legislatore dovrebbe indicare quali ordinamenti giuridici vengano rispettati per la valida celebrazione dei matrimonio. Abbiamo giá visto che 1’applicazione di questa possibilité attualmente non sembra affatto opportuna. 7) dare un’esauriente istruzione per i pastori e gli assistenti suile norme ri- guardanti i matrimoni dei diversi ordinamenti religiosi, esigendo un esame speciale per gli Ordinari e i parroci, onde evitare gli eventuali conflitti causati dalla ignoranza. 8) ritomare al principio dottrinale estendendo 1’obbligo alia forma prescritta dalla Chiesa Cattolica, per tutti i battezzati, tranne i cristiani apparte- nenti alie chiese in cui esiste una vera potestà di govemo e dove ritengono il matrimonio uno dei sette sacramenti. Quindi la Chiesa Cattolica rivendicherebbe a sé una competenza autonoma, indipendente ed esclusiva sui matrimoni di tutti i battezzati. Questa possibilité, sebbene appartenga alia dottrina cattolica, a prima 35 Erdő, Questioni (nt. 32), 325.