Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL'ECCLESIA SUI IURIS 191 conformità legale) è subordinate a valori superiori e al principio della finalità ordinato quest’ultimo, appunto, a realizzare i medesimi valori,80 seppur tutto quere una ‘legge costituzionale’ a modo degli ordinamenti civili. Pero, a nostro modo di vedere sembra ehe sia giusto domandarci se taie limitatezza non debba essere riconosciuta a tutto il si- stema della correlazione delle leggi inferiori e superiori, vale a dire, non solo riguardo all’attività normatíva dell’autorità Suprema. Infatti, se il principio/sistema della legalità di produzione normatíva puô venir applicata solo in modo limitato nell’ordinamento canonico da una parte, e la ragione di questo fatto è la costituzione peculiare della Chiesa dall’altra, allo- ra detta limitatezza sembra ehe debba esser applicata anche riguardo all’attivita normatíva inferiore, dato che elementi della suddetta peculiarità sono presenti anche al livello locale e nei rapporti di quest’ultimo alla Chiesa universa (cf. Io stato teologico del vescovo eparchiale, il rapporta specifico tra Chiesa universlae e particolare, ecc.). Quindi, se i sistemi della legalità di produzione normatíva possono essere applicati aU’ordinamento della Chiesa solo entra certi limiti, dettati dalla struttura intrinseca della Chiesa, allora, sembrerebbe alquanto logico che questo fatto venga tenuto ben presente anche nell’interpretazione della regola generale sulla conformità (CCEO c. 985, § 2). Ora, questa prospettiva owiamente esclude l’applicazione mecanica dei principio in questione anche riguardo all’estensione della competenza dei livelli inferiori della produzione normatíva. In fin dei conti la potestà legislativa non solo nel caso del romano pontefice bensi anche in quello dei vescovi eparchiali deriva dal diritto divino, seppur la dimensione sinodale della potestà di quest’ultimi stia sotto la vigilanza e direzione più intensa delfautorità suprema (per quest’ultimo aspettto vedasi la nt. 9.) 80 L’ordinamento canonico della Chiesa non è formalistico. La certezza del diritto nel suo caso viene assicurata non tanto da una osservanza incondizionata delle leggi positive, senza riguardo alle circostanze, bensi da una sua continua coerenzia ed armonia con i principi e valori etemi che giaciono alia base del sistema, e non di meno dalla ferma convinzione comune circa l’importanza deli’osservanza solida di questi valori e méta superiori. Le norme -provengano esse pure dal legislatore supremo- devono essere comprese, valutate e verificate nel caso concreto, e cioè, si deve sempre considerare se il loro effetto nella situazione concreta sia coerente ai sovrariferiti valori ehe animano 1’intero ordinamento, oppure proprio al contrario, nel caso concreto questa coerenza venga a mancare o addirittura venga ferita, a causa delle circostanze. Grazie alla priorité dei valori fondamentali 1’ordinamento canonico gode quindi di una elasti- cità peculiare, per cui esso è ‘capace di adattarsi con estrema sensibilité’ (cf. G. Feliciani, Le basi dei diritto canonico, Bologna [1979], 68—71, 70). Questa élasticité è propria, o almeno dovrebbe essere propria, dei sistema canonico non solo sui livello applicativo (cf. equità canonica, dispensa, ecc.), bensi, come ce lo provano le evidenze storiche ed alcune esigenze intrinseche, anche su quello della legislazione. Ci sembra di non poter pariare di una vera elasticitànel senso proprio se la legislazione particolare ne- anche nei casi-limiti non possa venire incontro autonomamente alie esigenze della coerenza interna deli’ordinamento, coerenza a volte fortemente influita da fattori della realtà concreta. Questa élasticité, seppur storicamente conosca forte variazioni, resiede nell’intrinseca indole polistratificata delle fonti canoniche di produzione normatíva, correlate ed animate quest’ultime da assiomi teologici. Salvo errore, sembra che anche l’affermazione seguente possa avere una lettura consona di quanto appena detto: ‘le norme del diritto particolare con- sentono, infatti, una tale articolazione e differenziazione della disciplina ecclesiastica che, come è stato osservato, all’intemo della Chiesa ogni popolo e ogni comunità «ha avuto e continua ad avere le sue norme peculiari derogative o integrative del diritto comune e variabili con il mutare del tempo dei luoghi»’ Feliciani, Le basi, 72.