Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL 'ECCLESIA SUI IURIS 189 sibile realizzazione tecnica della suddetta esigenza deducibile dai testi conciliari. Questa partenza d’interpretazione, potrebbe dirsi ‘sinodale’, basatasi sulla possibilité di un funzionamento più accentuato delle autorité intermedie (sinodi legislativi), puo essere sostenuta da diversi argomenti. Non solo il ruolo contrad- distinto dello ius antiquum nell’interpretazione la richiede,75 oppure il brano conciliare che stabilisée (o almeno prevede) una competenza quasi completa per i Sinodi patriarcali,76 ma soprattutto alcune considerazioni ecclesiologiche ri- guardanti un’armonizzazione organica tra 1’ ‘universa’ e le sue ‘porzioni’, le quali considerazioni ovviamente fanno sentire il loro influsso anche sulFordinamento giuridico. Da una parte, sembra ehe una più attiva competenza sinodale contribuisca al suddetto bilanciarsi tra il diritto superiore ed inferiore (vale a dire, la legislazione locale si prende cura in modo autonomo di far valere le mète autentiche di quello superiore, non escluso per questo l’imposizione de- gli atti normativi, indirizzati ad effettuare degli adattamenti o correzioni sostan- ziali, proporzionati all’anomalia concreta da eliminare). Dall’altra parte, tali interventi sempre richiedono, dalle autorité locali, una attenta analisi della situa- zione, sotto l’ottica delle esigenze delle autentiche relazioni comunionali. Questa riflessione, cosi, potrá contribuire, con delle osservazioni e valutazioni, indi- spensabili nel trovare il modo migliore per ripristinare il buon governo e quindi la ‘tranquilitas canonica’. Le sfumature di tali riflessioni sinodali saranno, poi, di primaria importanza anche per l’autorité Suprema se, alla fin fine, la questione dovré essere giudicata dalla medesima.77 (Ci si chiede a questo punto se la stessa 21-22 aprile, 5-6maggio 1983 [Quadrenidi Synaxis 1], Palermo [1984], 145,144 [ileorsivo è nostro]. Tuttavia, per quanto il carattere -concessivo o riservativo- del regime legislative nei confronti dello ‘ius commune’, neanche queste osservazioni non danno un orientamento diretto.) 75CCEO c. 2. 76 II celebre commentatore del decreto conciliare dà la seguente interpretazione su OE 9: ‘Quaenam sunt haec negotia pro quibus superior auctoritas in Patriarcha cum Synodo residet? Clausola a Concilio usurpata est omnio generalis et nobis non licet eam restingere. Cum Concilium dixerit «pro quibusvis negotiis patriarchatus», haec verba modo generali sunt accipienda, ideoque comprehenda sunt omnia negotia, quae aut Sanctae Sedi aut soli Patriarchae legitime non sint reservata, quia si intervenit aliqua reservatio, huic est standum. Unde Synodus, antequam aliquod negotium definiat, videre debet an illud negotium reservatum sit modo dicto’, in C. PuJOL, Decretum Concilii Vaticani II 'Orientalium Ecclesiarum. ’ Textus et Commentarium, Romae 1970,83-84. (Quest’interpretazione, presain sè, sembra stare molto vicino al sovrariferito sistema d’interpretazione che obbedisce alla logica della comunione, in quanto secondo 1’affermazione appena citata solo quelle questioni superano la competenza deli Sinodi patriarcali quali sono esplicitamente (‘modo dicto’) riservate. 77 L’affermarsi dell’intenzione originale delle leggi, come abbiamo già detto, dipende dalle circostanze della situazione concreta. Percio, grazié alla conoscenza più completa di quest’ultime spesso è l’autorità locale che è in grado di valutare in merito e per conseguenza di dare un