Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

180 PÉTER SZABÓ retto, allora, ci sembra ehe si offrono spazi nuovi alla legislazione particolare sui iuris. (Forse è inutile ripetere, ma sempre e solo nei casi motivati dalle lacune re- ali e solo nel rispetto massimo dei principio della sussidiarietà che richiede pon- deratezza e gradualità.) La sfera virtuale delle norme secundum e praeter diritto superiore sembra ehe sia, nonostante la prevalenza del diritto universale nel sistema attuale, assai estesa. Riandando alle domende sollevate dai casi d’esempio sovradescritti, da quanto detto possiamo identificare con certezza alcuni tipi di norma che sono da considerare come conformi al diritto superiore. ( 1 ) Sono conformi tutte le norme particolari ehe completano o adattano il di­ritto superiore, e tutte le norme indipendenti ehe non stanno in contraddizione di- retta con una legge superiore concreta.58 (2) Sicuramente non sarebbero conflittuali, e percio nemmeno invalide a cau­sa dei principio della conformité, le norme particolari ehe condizionassero solo per la liceità dell’esercizio dei diritti attributi dal Codice espressamente (ma non col tenore di chiara esclusività) ad unità inferiori. Siamo consapevoli cire quest’affermazione parte da un’interpretazonie più stretta dell’espressione ‘ [lex] directe contraria’ di quanto qualche spiegazione sovrariferita, ma a nostro parere la condizione della liceità chiaramente non toglie la competenza, bensi ne modera soltanto l’applicazione in ‘conformité’ ed in ‘comunione’ con l’autorité gerarchicamente superiore,59 e per conseguenza non comporta una conflittualità o contrariété reale. (3) La questione è più delicata se la condizione posta dalla norma superiore ri- guarda la validità di un atto giuridico. Anche in questo caso, comunque, non sempre possiamo pariare di una norma esplicitamente conflittuale, e cioè contra­ria al diritto superiore. Cosi, una legge particolare ehe pone una condizione di formalità (p.e. la notifica dell’autorità superiore, le modalité formali di una regis- trazione, ecc.), per sua natura non nega direttamente qualcosa concessa da una norma comune, sebbene sia vero che in caso di inosservanza possa comportare, alla fine, l’ineffïcacia giuridica dell’atto posto. Sarebbero invece formalmente conflittuali, e quindi -almeno a prima vista- sempre invalide le norme sui iuris che, anziché porre una condizione formale, fa­58 A questo punto si potrebbe ulteriormente indagare, se la stessa adattamento in quanto tale di una norma universale aile circostanza concrete di un luogo non comporti già per sua na­tura ‘un aspetto di modificazione’, in forza del quale tali norme adattate dovessero essere rite- nute più delle volte ab ovo come legge praeter diritto comune, tranne quando un eventuale tensione tra la le due norme non sfociasse in palese contrarietà. (Quest’osservazione comun­que mette in risalto il fatto ehe, come vedremo, un giudizio oggettivo sulla conformité legale deve partire sempre da un’attenta analisi della situazione e delle circostanze concrete. Certa- mente, una limite insuperabile rimane tuttavia la valenza attuale nel dato luogo e tempo dell’essenza della volonté dei legislatore, espressa nella norma superiore (cf. la nota 78).

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