Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

162 PÉTER SZABÓ-a causa di una loro essenziale trasformazione strutturale- hanno ottenuto ap- punto una fisionomiapermanente, poteva sorgere, apieno diritto, una questione: come mai non è stata limitata tassativamente la competenza legislativa anche dei sinodi orientali? Di più, alla luce dei testi conciliari di LG 27 e CD 8 attualmente si ha una presunzione di valore teologico deli'integrità dei potere episcopale. Questo fatto oggi esige ehe la limitazione di taie potere sia sorretta da precisi ri- ferimenti di leggi, proprio perché la prova per far cadere la presunzione menzio- nata spetta a chi afferma il diritto di poter limitare la competenza episcopale.8 Di conseguenza anche la natura dei sinodi, se cioé essi siano effettivamente di competenza generale o tassativa, dovrebbe essere determinata dalla stessa de- scrizione codiciale delle loro figure (determinatio iuridica).9 Infatti, data la sud- detta presunzione di peso teologico, oggi questa determinazione deve essere quanto mai chiara e puntuale! I testi del CCEO, invece, a quanto sembra, hanno notevoli mancanze a questo riguardo. 1. Sull’estensione del contenuto della competenza materiale dei Sinodi dei Vescovi della Chiesa patriarcale il Codice (precisamente il CCEO can. 110) oggi non dice una parola.10 Alla luce della presunzione appena menzionata questa è una mancanza tecnica difficile da spiegare.11 2. Della competenza normativa del Consiglio dei gerarchi invece si traita an­che in due canoni, ma purtroppo in maniera contradittoria. Mentre è da ricono- scere ehe il c. 167 opta più per la competenza tassativa (mancando comunque della particella solo che lo renderebbe univoco12), da tale norma, tuttavia, non possiamo concludere sulla competenza meramente tassativa dell’organo in que­8 L. Chiappetta, II codice di diritto canonico. Commentario giuridico-pastorale, Napoli [1988], I, nn. 1808—1809, 472; Erdő P., Christus Dominus. Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az egyházban (1965), in AII. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatá­ból 1962-2002. A zsinati dokumentumok áttekintése és megvalósulása, KráNITZ M. (szerk.), Budapest 2002,173-174. 9 Per quanto riguarda la genesi della potestà govemativa, sembra che non vi siano differen- ze essenziali tra la dimensione individuale e quella sinodale dei potere epsicopale, e percio, in sostanza anche per 1’ultima vale laNEP 2. 10 In verità dal CCEO can. 110 non risulta più del fatto che è il Sinodo Pautorità legislativa superiore, e non invece il Patriarca come sembrava suggerire una norma dello ius vetus (CS c. 243. § lb). Nulla si puô dedurre invece da questa norma riguardo all 'ambito materiale entro cui limiti il Sinodo possiede una superiore potestà legislativa, e cioé se esso abbia competenza generale oppure meramente tassativa. 11 Questa mancanza è alquanto strana. Infatti una norma dei genere (e cioè, una descrizione generale della competenza materiale dei sinodi orientali) esisteva già nella regime del diritto precedente (CS can. 349), e quindi bastava semplicemente non cancellario dallo ius vigens. Notiamo ehe, salvo errore, in Nuntia la ragione di tale ommissione non è stata riportata. 12 Cf. il canone analogo suile conferenze episcopali, dove la dicitura del testo al riguardo dichiara, con una formula del tutto indiscutibile, la competenza tassativa: Episcoporum confe­rentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis... (CIC c. 445, § 1.)

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