Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA TRADIZIONE CANONICA ORIENTALE 149 5. Autorità competente per assolvere da alcuni peccati gravi riservati Nel CIC/83 non ci sono peccati direttamente riservati né è prevista la possibi­lité di taie riserva da parte dei Vescovi, corne nel CIC/17 (cann. 893-900), ma vi si comprendono peccati gravi ehe sono anche delitti, ai quali è annessa una pena canonica. «Alcuni peccati particolarmente gravi sono colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa, che impedisce di ricevere i sacramenti e di compie- re determinati atti ecclesiastici, e la cui assoluzione, di conseguenza, non puo es- sere accordata, secondo il diritto della Chiesa, ehe dal Papa, dal Vescovo del luo- go o da presbiteri da loro autorizzati».45 Nel CIC si prevede la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Aposto- lica per la diretta violazione del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1) e per l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Deca­logo (can. 1378 § 1), mentre chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre46 nella scomunica latae sententiae (can. 1398), non riservata. Pene latae senten­tiae sono quelle in cui s’incorre per il fatto stesso d’aver commesso il delitto, sempre che la legge o il precetto lo stabilisca espressamente. Nel CCEO non ci sono pene latae sententiae', la pena canonica deve essere in- flitta mediante il giudizio penale prescritto nei cann. 1468-1482.47 Ma il CCEO conserva il concetto di peccati riservati in una prospettiva pastorale. II can. 727, infatti, stabilisce: «In alcuni casi, perprovvedere alia salvezza delle anime, puà essere opportuno limitare la facollá di assolvere dai peccati e di riservarla a una determinata autorità; questo perô non puô essere fatto se non coi consenso dei Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica». II canone orientale ammette la possibilité di limitare la facoltá di assolvere dai peccati e di riservarla a una autorité superiore. Lo scopo di un tale provvedi- mento pedagogico, terapeutico è la salvezza delle anime; infatti, il differimento dell’assoluzione dei peccati a una determinata autorité superiore è giustificato per motivi «medicinali».48 45 R. FlSICHELLA (a cura di), Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1463,286. 46 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, resp. I Utrum abortus, 19.1.1988, inAAS81 (1989) 1818: l’aborto detto terapeutico, cioè conseguen- te ad eventuali terapie a cui è stato necessario sottoporre la gestante per motivi di salute, non è considerato un comportamento delittuoso. 47 Nel CCEO sono state abolite tutte le pene latae sententiae «perché esse non corrispondo- no alie genuine tradizioni orientali, sono sconosciute alie Chiese ortodosse e non sembrano necessarie ad un adattamento dei Codice orientale alie esigenze moderne della disciplina delle Chiese orientali»; cf. Nuntia 3(1976) 9; 4 (1977) 80; 12(1981)47; 13 (1981) 62; 20 (1985) 8-11; 28 (1989) 97-98. 48 Cf. Nuntia 28(1989)98.

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