Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali

146 DIMITRIOS SALACHAS te di taie facoltà osservando le norme stabilite dal Vescovo eparchiale e con la licenza almenopresunta del rettore della chiesa oppure, se si íratta di un Istituto di vita consacrata, dei Superiore'». Il CIC, can. 967, stabilisée: «§ 1. Öltre al Romano Pontefice, anche i Cardi­nali godono per il diritto stesso della facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli; cosi i Vescovi, i quali se ne avvalgono lecitamente ovunque, a meno che, in un caso particolare, il Vescovo diocesano non ne abbia fatto divieto. § 2. Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza deli ’ufficio, sia in forza della concessione dell ’Ordinario del luogo di in- cardinazione o dei luogo nel quale hanno il domicilio, possono esercitare la stes- sa facoltà ovunque, a meno che l 'Ordinario dei luogo, in un caso particolare, non ne abbia fatto divieto, ferme restando le disposizioni del can. 974 §§2e 3». Ovviamente il Romano Pontefice, in virtù della sua suprema potestà, gode ipso iure, cioè per il diritto stesso la facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli. Per diritto canonico anche i Cardinali godono ovunque della stessa facoltà senza nessuna limitazione. Parimenti tale facoltà compete a tutti i Vescovi, i qua­li la esercitano validamente ovunque, ma non possono esercitarla lecitamente, se il Vescovo diocesano, in un caso particolare, ne ha fatto espressamente divieto. È da notare che, mentre i Cardinali per diritto canonico godono della facoltà di confessare ovunque validamente e lecitamente senza nessuna limitazione, i Patriarchi orientali, come tutti Vescovi, hanno tale facoltà, ma non possono eser­citarla lecitamente, se il Vescovo diocesano, in un caso particolare, ne ha fatto espressamente divieto. Questa clausola restrittiva applicata anche a un Patriarca, ehe presiede la propria Chiesa patriarcale come pater et caput, non è conforme alla dignità patriarcale. Sarebbe opportuno chiarire la questione con un interven­to del Legislatore supremo. I presbiteri orientali, dotati della suddetta facoltà, sia in forza deli’ufficio sia in forza della concessione del Gerarca dei luogo dell’eparchia alia quale sono ascritti oppure nella quale hanno il domicilio, possono confessare validamente e lecitamente in tutto il mondo qualsiasi fedele, latino o orientale, a meno ehe 1’Ordinario dei luogo in un caso speciale non 1’abbia proibito espressamente; in quesfultimo caso, a differenza dei Vescovi, il divieto comporta l’invalidità dell’assoluzione. Parimenti, i presbiteri latini, dotati della suddetta facoltà sia in forza dell’ufficio, sia in forza della concessione deU’Ordinario del luogo di incardina- zione o dei luogo nel quale hanno il domicilio, possono confessare validamente e lecitamente in tutto il mondo qualsiasi fedele, orientale o latino (cf. CIC, can. 991 ),44 a meno ehe il Gerarca del luogo, in un caso particolare, ne abbia fatto di­vieto; in questo caso, il divieto comporta l’invalidità dell’assoluzione. Secondo il CIC, can. 968, in virtù deH’ufficio, hanno facoltà di ricevere le confessioni: 1) l’Ordinario del luogo: Col nome di Ordinario nel diritto

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