Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali

144 DÎMITRIOS SALACHAS penitente, riconciliato con Dio e con la Chiesa, è disposto e preparato a ricevere la Divina Eucaristia. Il vero completamento dei sacramento della Penitenza è la partecipazione aU’Eucaristia, perché qui si raggiunge la vera unione con Dio. Infatti, chi è consapevole di peccato grave non deve ricevere la Divina Eucari­stia. Ciô vale specialmente per il celebrante della Divina Liturgia (cf. CIC, can. 916; CCEO, can. 711). 2. Il ministem del sacramento della Penitenza Ambedue i Codici (CCEO, can. 722 § 1 ; CIC, can. 965) stabiliscono ehe mi­nistro del sacramento della Penitenza è il solo sacerdote che ha la facoltà di assol- vere, secondo le leggi canoniche39. «Poiché Cristo ha affidato ai suoi Apostoli il ministero della riconciliazione, i Vescovi, loro successori, e i presbiteri, collabo- ratori dei Vescovi, continuano ad esercitare questo ministero. Infatti sono i Ve­scovi e i presbiteri che hanno, in virtù dei sacramento dell’Ordine, il potere di perdonare tutti i peccati „nel nome del Padre e dei Figlio e dello Spirito Santo“. Il perdono dei peccati riconcilia con Dio ma anche con la Chiesa. Il Vescovo, capo visibile della Chiesa particolare, è dunque considerato a buon diritto, sin dai tem­pi antichi, come colui che principalmente ha il potere e il ministero della riconci­liazione»40. I Vescovi regolano la disciplina penitenziale (LG, 26). «Nell’esercizio di questo ministero, i presbiteri agiscono in comunione con il Vescovo, e partecipano al potere e all’ufficio ehe a lui direttamente compete, come responsabile della disciplina penitenziale»41. I presbiteri, collaboratori del Vescovo esercitano taie potere nella misura in cui ne hanno ricevuto l’ufficio. Perciô, per amministrare validamente questo sa­cramento devono avere la facoltà che viene conferita o dal diritto stesso, o da una speciale concessione dell’autorità competente. «Non c’è dubbio, infatti, che la prassi della Chiesa, in Oriente e in Occidente, vuole ehe il presbitero, öltre aU’ordinazione sacerdotale, sia costituito „padre spirituale“ cioè „confessore“ dal proprio Vescovo. La disciplina, quindi, a stretto rigore è stata questa e consi­derata necessaria per la validité»42. Ovviamente è solo in virtù dei sacramento dell’Ordine che il presbitero puo ricevere dal Vescovo la facoltà di confessare. II riammettere dunque alla comunione di Dio e della Chiesa colui che si è al- lontanato a seguito dei peccato, è una funzione che puô essere compiuta solo da 39 Sacra Congregatio pro Cultu Divino, decr. Reconciliationem, de novo «Ordine pa- enitentiae», 2. XII. 1973, Praenotanda 9b, in Enchiridion Vaticanum 4, 2690. 40 Catechismo della Chiesa cattolica, nn. 1461-1462. 41 Ordo poenitentiae, Introduzione 9°, in Enchiridion Vaticanum 4, 2690. 42 Nuntia 6 (1978) 58.

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