Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali

132 DIMITRIOS SALACHAS deceduto o con la sorella della moglie deceduta). Questo matrimonio comporta- va la pena della scomunica fíno alla morte; ma il canone aggiunge che, «se la mo­glie è in pericolo di morte e promette in caso di guarigione di rompere questa unione illegittima, si potrà per misericordia ammetterla alla penitenza. Se la donna o il marito muore in questa unione, la penitenza sarà rigorosa per la parte sopravvissuta»19. Il can. 7 del Sinodo di Cartagine (419) stabilisée: «[...] Se qualcuno, trovan- dosi in pericolo, chiede di essere riconciliato con i santi altari in assenza del Ve- scovo, il presbitero deve sicuramente prendere il parere del Vescovo e riconcilia- re secondo le sue istruzioni la persona in pericolo [,..]»20. Il can. 13 del Concilio diNicea 1(325) stabilisée: «[...] Corne regolagenerale stabiliamo ehe il Vescovo, dopo inchiesta, ammetta ail ’eucaristia chiunque si trovi in punto di morte e lo chieda». 7. Ministro della Penitenza Nell’antichità, il can. 43 del sinodo di Cartagine (419) stabilisée ehe, «...Il presbitero non riconcili (non assolva) il penitente senza la licenza del Vescovo (inconsulto episcopo), eccetto il caso di nécessita in assenza del Vescovo...»2'. Da questo canone antico risulta che ministro originario dei sacramento della Pe­nitenza è il Vescovo; ma anche il presbitero puô confessare con la licenza del Ve­scovo. Il senso di questa licenza è da intendere nel senso del can. 39 degli Apo­stoli, secondo il quale «i presbiteri e i diaconi non compiano nulla senza il parere dei Vescovo, perché è a lui che è stato affidato ilpopolo del Signore, e da lui sarà chiesto di rendere conto delle loro anime» 22. Gli autori dei PÊDALIONcommentano: «Questo canone apostolico stabili­sée che i presbiteri e i diaconi non possono far nulla senza il parere e la licenza dei loro Vescovo; non possono compiere nessuna funzione sacerdotale sia tra quelle che competono alla potestà episcopale del Vescovo, sia tra quelle che, pur aven­do la potestà di compierle in virtù dei sacramento dell’ordine, tuttavia non pos­sono esercitale, senza la licenza dei Vescovo, come ad esempio la potestà di con­fessare e assolvere i penitenti»23. In questo caso non sembra ehe la suddetta li­'9Fonti (nt. 15), 76. 20 Ibidem, 220: «Si quisquam in periculo fuerit constitutus et riconciliare divinis altaribus petierit, si episcopus absens fuerit, debet utique presbiter consulere episcopum et sic pericli­tantem eius praecepto reconciliare: quam rem debemus salubri consilio roborare». 21 Fonti (nt. 15), 261. 22 Spada — Salachas (a cura), Costituzioni (nt. 3), 253. 23 P£7X4L/CW=Gubemaculurn-Tirnone: opera redatta nel 1793 da due monaci Agapio e Nicodemo di Monte Athos, e pubblicata a Lipsia nel 1800, e riedita nel 1841 con Fautorizzazione dei Patriarcato ecumenico. Per una recente edizione cf. PËDALION, Atene

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