Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

78 EDUARDO BAURA can. 94 dà una defmizioni di “statuti”, anche se chiarisce che la defmizione si ri- ferisce agli statuti in senso proprio, ammettendo quindi un senso improprio. Infatti, il termine in questione è stato molto adoperato nel diritto canonico, con la conseguenza di non aver mai avuto un significato molto preciso. Persino il Codi­ce adopera a volte il termine “statuti” in senso improprio.28 Ebbene, il can. 94 § 1 afferma che «statuta, sensu proprio, sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi ratio­nes». La defmizione si basa quindi sui contenuto di queste norme: gli statuti sono quelle norme ehe stabiliscono il diritto “costituzionale” di un ente morale, di un 'universitas personarum o di un 'universitas rerum, siano o meno queste costi- tuite in persone giuridiche (cfr. cann. 115-117). Il paragrafo 2 dei medesimo canone determina l’ambito di applicazione di queste norme: esse obbligano soltanto le persone che sono membri della corpo- razione e coloro che si incaricano del govemo della fondazione. Gli statuti in senso proprio sono, quindi, norme fondanti di un ente e si riferiscono solo a que­sto ente, sicché non interessano direttamente i soggetti estemi alla corporazione o fondazione. Nonostante ciô, è possibile qualificarli come “norme” generali e astratte: sono ri volti astrattamente a tutti coloro che appartengono o apparterran- no all’ente. Naturalmente il grado di généralité e astrazione è molto minore di quello di una legge emanata, per esempio, per stabilire il modo di elaborare gli statuti delle associazioni o fondazioni. La collocazione sistematica del can. 94, all’intemo del Titolo V del primo Li­bro, vale a dire, in un Titolo posteriore ad altri dedicati alla legge, alla consuetu­dine e aile norme e atti amministrativi, fa pensare che si tratta di norme ehe po- trebbero non essere qualificate né di natura legislativa né di natura amministrati- va; anzi, sembra ehe gli statuti più tipici, perché meglio rispondono alla defini- zione legale, sono quelli ehe procedono dali’autonómia privata dei fedeli, vale a dire, gli statuti delle associazioni e fondazioni create dalfiniziativa dei fedeli, ehe determinano il fine, la costituzione, il regime e la forma di agire di questi enti.29 Tali statuti non sono, evidentemente, norme amministrative.30 28 Sui motivi della redazione dei cann. 94 e 95 e sui processo della loro elaborazione, cf. G.P. Marcuzzi, Statuti e regolamenti, in Apollinaris 60 (1987) 527-543. Cf. L. PRADOS, La intervención de la autoridad sobre la autonómia estatutaria, in Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanoniches Recht, München, 14.-19. September 1987, W. Aymans - K.T. Geringer - H. Schmitz (Hsrg.), St. Ottilien 1989, 469-471, ma védi anche J. Otaduy, Las caracterlsticas juridicas en los estatutos según el c. 94, in ibidem, 313-319, dove si riportano alcuni esempi in cui il Co­dice usa il termine “statuti” per norme che non possono essere considerate frutto delPautonomia dell’ente. 30 II can. 117 stabilisée ehe, affmché una corporazione o fondazione ottenga la personalità giuridica è necessario che i suoi statuti siano approvati dalla competente autorité ecclesiastica. Per ciô ehe riguarda le associazioni, occorre affermare ehe tutte devono avere gli statuti propri

Next

/
Thumbnails
Contents