Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
78 EDUARDO BAURA can. 94 dà una defmizioni di “statuti”, anche se chiarisce che la defmizione si ri- ferisce agli statuti in senso proprio, ammettendo quindi un senso improprio. Infatti, il termine in questione è stato molto adoperato nel diritto canonico, con la conseguenza di non aver mai avuto un significato molto preciso. Persino il Codice adopera a volte il termine “statuti” in senso improprio.28 Ebbene, il can. 94 § 1 afferma che «statuta, sensu proprio, sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi rationes». La defmizione si basa quindi sui contenuto di queste norme: gli statuti sono quelle norme ehe stabiliscono il diritto “costituzionale” di un ente morale, di un 'universitas personarum o di un 'universitas rerum, siano o meno queste costi- tuite in persone giuridiche (cfr. cann. 115-117). Il paragrafo 2 dei medesimo canone determina l’ambito di applicazione di queste norme: esse obbligano soltanto le persone che sono membri della corpo- razione e coloro che si incaricano del govemo della fondazione. Gli statuti in senso proprio sono, quindi, norme fondanti di un ente e si riferiscono solo a questo ente, sicché non interessano direttamente i soggetti estemi alla corporazione o fondazione. Nonostante ciô, è possibile qualificarli come “norme” generali e astratte: sono ri volti astrattamente a tutti coloro che appartengono o apparterran- no all’ente. Naturalmente il grado di généralité e astrazione è molto minore di quello di una legge emanata, per esempio, per stabilire il modo di elaborare gli statuti delle associazioni o fondazioni. La collocazione sistematica del can. 94, all’intemo del Titolo V del primo Libro, vale a dire, in un Titolo posteriore ad altri dedicati alla legge, alla consuetudine e aile norme e atti amministrativi, fa pensare che si tratta di norme ehe po- trebbero non essere qualificate né di natura legislativa né di natura amministrati- va; anzi, sembra ehe gli statuti più tipici, perché meglio rispondono alla defini- zione legale, sono quelli ehe procedono dali’autonómia privata dei fedeli, vale a dire, gli statuti delle associazioni e fondazioni create dalfiniziativa dei fedeli, ehe determinano il fine, la costituzione, il regime e la forma di agire di questi enti.29 Tali statuti non sono, evidentemente, norme amministrative.30 28 Sui motivi della redazione dei cann. 94 e 95 e sui processo della loro elaborazione, cf. G.P. Marcuzzi, Statuti e regolamenti, in Apollinaris 60 (1987) 527-543. Cf. L. PRADOS, La intervención de la autoridad sobre la autonómia estatutaria, in Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanoniches Recht, München, 14.-19. September 1987, W. Aymans - K.T. Geringer - H. Schmitz (Hsrg.), St. Ottilien 1989, 469-471, ma védi anche J. Otaduy, Las caracterlsticas juridicas en los estatutos según el c. 94, in ibidem, 313-319, dove si riportano alcuni esempi in cui il Codice usa il termine “statuti” per norme che non possono essere considerate frutto delPautonomia dell’ente. 30 II can. 117 stabilisée ehe, affmché una corporazione o fondazione ottenga la personalità giuridica è necessario che i suoi statuti siano approvati dalla competente autorité ecclesiastica. Per ciô ehe riguarda le associazioni, occorre affermare ehe tutte devono avere gli statuti propri