Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

40 JUAN IGNACIO ARRIETA parte della legislazione statuale italiana, e per facilitare i rapporti interordina- mentali. Ne citerô due, che sono stati già rilevati nella dottrina:- l’impiego nel testo di una terminológia giuridica in disuso in ambito stretta­mente canonistico e, invece, consueta in ambito giuridico civile.- il richiamo per esteso, in lunghe note, della normatíva canonica coinvolta a vario titolo nelle disposizioni della norma, che appesantisce il testo ed è inutile per il canonista. Il tutto, ritengo io, per assicurare l’opportuno collegamento della normatíva canonica con la legislazione civile. A questo punto, credo utile ricordare breve- mente gli elementi essenziali del contesto giuridico civile in cui il decreto della Conferenza episcopale si pone. 1. La legislazione italiana in materia di “privacy” La normatíva italiana in materia di “privacy” risale alia Legge N. 675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.22 Questa legge è stata promulgata dando seguito alia direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea dell’anno prece­dente, e negli armi successivi ha subito modifiche di rilievo per quanto riguarda il trattamento dei “dati sensibili” di natura religiosa. Cerchero di sintetizzare al massimo questo processo di evoluzione. Si puo affermare, in partenza, ehe il testo originario della Legge N. 675 non concedeva alcím particolare riguardo al trattamento dei dati religiosi da parte di confessioni o di organizzazioni religiose di qualunque genere. Aveva semplice­mente ignorato le peculiarità segnalate dalla Direttiva dell’Unione Europea del 1995 che abbiamo già menzionato, non prevedendo alcun genere di eccezioni alla norma generale. In taie modo, anche le organizzazioni di natura religiosa erano inizialmente tenute, come qualunque altro gruppo sociale, a dare preventi- va notifîca al Garante dell’intenzione di effettuare un trattamento dei dati perso­nali e, soprattutto, poiché si trattava di “dati sensibili”, era anche richiesto il “consenso scritto dell’interessato e [la] previa autorizzazione del Garante” della “privacy”, richiesto dall’art. 22 primo comma della legge.23 Consenso dell’interessato e autorizzazione del Garante erano, comunque, requisiti di no té­vőié complessità pratica. 22 Legge 31 dicembre 1996, n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta­mento dei dati personali, “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana”, 8 gennaio 1997, n. 5, S.O. n. 3. 23 “I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filo- sofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od or­ganizzazioni a carattere religioso, fílosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante” (art. 22,1 °, Legge N. 675).

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