Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

36 JUAN IGNACIO ARRIETA Comunque, l’iniziativa a cui mi riferisco appare formalmente come un decre­to pubblicato in tutte le diocesi austriache sulla base di una risoluzione adottata in seno alia Conferenza episcopale (art. 1,1°). Una certa ambiguità rimane, quin- di, su chi sia l’autore del decreto, nonché sullapotestà in virtù della quale esso sia stato promulgato. A prescindere comunque da questi argomenti formali, vediamo alcuni degli aspetti più caratteristici di tale normatíva. In primo luogo, la norma circoscrive la propria vigenza alie istituzioni della Chiesa cattolica in Austria, nellamisura in cui queste sono erette dall’autorité ec­clesiastica e sottostanno all’ordinamento canonico: vengono quindi esplicita- mente esclusi quei soggetti di diritto che, pur avendo scopi ecclesiali, vengono eretti in conformité alla legislazione stadiale e godono soltanto di personalitá ci­vile (art. 1). La norma cerca di proteggere, inoltre, tutti i dati personali elaborati dalle isti­tuzioni ecclesiali —o da altri per conto di esse- mediante sistemi di automatizza- zione, e ciô nella misura in cui possa esserci, da parte dei soggetto, un qualche in­teresse degno di protezione, soprattutto in vista del rispetto della vita familiare e della vita privata (art. 2, l°-2°). Il decreto si colloca in posizione suppletoria ri­spetto ad altre norme statuali o canoniche di applicazione diretta ai casi singoli, e senza intaccare le esigenze specifiche dei doveri di ufficio (art. 2, 3°-4°). Forse la questione più interessante dell’iniziativa austriaca è rappresentata dalla costituzione, quale comitato di controllo, di una Commissione per la prote­zione dei dati, istituita nell’ambito della Segreteria della Conferenza episcopale. Essa è composta da tre membri, e agisce a nome della Chiesa cattolica in Austria (art. 3). Detta Commissione rappresenta, secondo il decreto, il punto di riferi- mento e di informazione di ogni organizzazione ecclesiale ehe nel paese intenda realizzare qualunque processo di dati personali (art. 4, 2°). Il decreto contiene, infine, prescrizioni particolari circa il diritto di accesso ai dati, la loro correzione, cancellazione o trasmissione, determinando anche le re­sponsabilité di custodia e le dovute misure di sicurezza e di protezione materiale. 2. I decreti diocesani dei vescovi della Germania La seconda iniziativa a cui c’è da fare riferimento è quella dell’episcopato te- desco, ehe risale al 1994. Anche nel caso della Germania va anzitutto rilevata la procedura formale di emanazione dei provvedimenti, molto vicina a quella seguita anni prima dai ve­scovi austriaci. Anziché seguire la via suggerita dal can. 455 § 1 CIC di sollecita- re alla Santa Sede il mandato speciale per legiferare in argomento, i vescovi della Germania decisero di procedere singolarmente, emanando ciascuno per la ri- spettiva diocesi un analogo decreto legislativo sulla tutela dei dati in ambito ec-

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