Folia Canonica 5. (2002)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Cyril Vasil: Modificazioni nell'estensione della potesta dei Patriarchi identificazione dei limiti della loro competenza amministrativa secondo il CCEO
COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEI PATRIARCHI 303 • Rispetto della normatíva dei Vaticano II circa il rapporta fra i vescovi locali e i fedeli orientali ehe vivono permanentemente sui loro territari.32 • Affermazione dei Vaticano II ehe ogni patriarca “presiede al suo patriarcato come padre e capo” e 1’applicazione di tale suo ruolo anche ai confronti dei fedeli ehe vivono fori dei territorio della Chiesa patriarcale.33 • Insegnamento dei Vaticano II suli’autorité del patriarca e dei sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale sui territorio della Chiesa patriarcale.34 Il risultato del lavoro della PCCICOR riguardo 1’estensione territoriale della potestà patriarcale portó all’attuale formulazione del CCEO c. 78 §2. CCEO c. 78 §2. Potestas Patriarchae exerceri valide potest intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis tantum, nisi aliter ex natura rei aut iure communi vel particulari a Romano Pontifice approbato constat.35 Questo canone specifica le limitazioni principali della potestà patriarcale al territorio della Chiesa patriarcale, con alcíme piccole clausole, attraverso le quali si permette l’esercizio di taie potestà anche fuori dei territorio in alcuni casi stabiliti dal diritto comune o dal diritto particolare. Iure communi siprevedono i seguenti casi dell’esercizio della potestà patriarcale fuori del territorio: c. 86 § 2 — la consacrazione e 1’intronizzazione dei vescovi e dei metropoliti della propria Chiesa stabiliti fuori dei territorio della Chiesa patriarcale, c. 148 § 1 — il diritto alia raccolta delle informazioni riguardo la situazione delle comunità dei fedeli in diaspora anche per mezzo di un visitatore inviato dal patriarca con l’assenso della Sede Apostolica, 32 Christus Dominus 23. “dove si trovano fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del caratte- re episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si puo fare, si costituisca una gerarchia propria per cia- scun rito.” 33 OE 9. 34 OE 7. “Coi nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizio- ne su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i fedeli dei proprio territorio o rito, a norma dei diritto e salvo restando il primato dei romano Pontefice.” 35 Vat. II, decr. Orientalium Ecclesiarum, 9 “Haec”; decr. Christus Dominus, 23,3; Pius XII, m.p. Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, cann. 240 § 2, 216 § 2 n. 2, 260 § 1 n. 2 d); S.C. pro Eccl. Orient., deci. 25 mar. 1970; Ioannes Paulus II, litt, (ad Archiep. Maiorem Ucrainorum), 5 feb. 1980; decisio de qua in litt, (ad Vice-Praesidem Pont. Comm. Cod. Iur. Can. Orient. Recogn.), 10 nov. 1988. - Apóst. can. 34; Nie. I, can. 6; Constantinop. I, can. 2; Eph. can. 8; Chalc. can. 28; Constantinop. IV, can. 23. * Syn. Sciarfen. Syrorum, a. 1888, cap. VII, art. Ill, 6,19).