Folia Canonica 5. (2002)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Adriano Garuti: Origine e natura dei patriarcati
ORIGINE E NATURA DEI PATRIARCATI 259 revisionato (gennaio 1986), nonostante tre organi di consultazione ne avessero chiesto la soppressione. La motivazione addotta è la seguente: “ ... non vi è dub- bio almeno dal Concilio di Nicea in poi ehe l’Uffício di Patriarca è di istituzione ecclesiastica con tanti poteri sopraepiscopali e soprametropolitani quanti ne sono stabiliti dalla norma iuris, sanzionata dalla Suprema Autorité della Chie- sa”. II can. 55 del CCEO, nella sua stesura definitiva, modifica la formulazione del can. 216, § 1 di CS, e riprende la formulazione dei decreto conciliare. Recita infatti: “Secondo l’antichissima tradizione della Chiesa, riconosciuta fin dai primi Concili Ecumenici, nella Chiesa vige 1’istituzione patriarcale; per cui i Pa- triarchi delle Chiese orientali, ehe presiedono ciascuno la propria Chiesa patriarcale come padre e capo, devono essere trattati con particolare onore”. Gli elementi menzionati nel can. 55 del CCEO sono i seguenti: 1’istituzione patriarcale, come struttura di organizzazione ecclesiastica amministrativa è una istituzione antichissima. I diritti e privilegi di cui gode ogni patriarca sono stati concessi dagli antichi concili ecumenici. Non si parla più di norma iuris e di rico- noscimento da parte dei Romano Pontefice.23 Perô, a sua volta il can. 56 précisa: “Il Patriarca è il Vescovo, al quale spetta la potestà su tutti i Vescovi, non esclusi i metropolitani, e su tutti gli altri fedeli della Chiesa di cui è capo, a norma del di- ritto approvato dalla suprema autorità della Chiesa”.24 Nei successivi canoni ricorrono assai spesso le clausole “suprema ecclesiae auctoritas”, il più delle volte specificate con la nécessité di ottenere l’assenso o almeno di consultare la Sede Apostolica25 o il Romano Pontefice.26 Particolar- mente significativi sono i canoni in cui si richiama la nécessité di esprimere la piena comunione gerarchica con il Romano Pontefice, e di avere frequenti rap- porti con lui.27 Pertanto il Patriarca esercita i suoi poteri di padre e capo nella mi- sura stabilita dalla norma iuris, approvata dalla suprema autorité della Chiesa.28 23 Cf. D. Salachas, Le Chiese sui iuris e i riti, in P. V. Pinto (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 2001, 69-70. 24 Cf. anche can. 57. 25 Can. 84, § 1 ; can. 85, §§ 1 e 4; can. 86, § 3. 26Can. 57, § 3; can. 58; can. 61; can. 86, § 2; can. 88, § 2; can 95, § 2; can. 98. 27 Can. 92, §§ 1-3. 28 J. Chiramel, Hierarchical Structuring in the Oriental Legislation, in The Code of Canons of the Eastern Churches. A Study and Interpretation, Alwaye 1992, 93 : “Therefore, according to Canon 56, the Patriarch presides over his Church as father and head. He can exercise his powers according to the norm of law approved by the Supreme Authority of the Church, that is, the Patriarch is father and head of an ecclesia sui iuris in so far as the norma iuris establishes”.