Folia Canonica 5. (2002)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Adriano Garuti: Origine e natura dei patriarcati
ORIGINE E NATURA DEI PATRIARCATI 255 Alcuni Padri chiesero la citazione integrale del Fiorentino nella sola preoccu- pazione di rivendicare i diritti e privilegi dei patriarchi orientali, o al più di porre qualche limite alla potestà del Papa. Soprattutto fu alquanto diffusa nei dibattiti dei Vaticano I la convinzione ehe i diritti e privilegi dei patriarchi sono unaparte- cipazione della potestà pontificia. Pur nel riconoscimento dei diritti e privilegi dei patriarchi orientali, fu più volte ribadito ehe tali diritti non dovevano essere intesi in senso restrittivo del primato, in virtù del quale il Romano Pontefice ha il diritto di intervenire, anche in campo disciplinare, sia in Oriente che in Occidente. In ogni caso 1’effettiva diversa modalità e la minore frequenza degli interventi pontifici in Oriente, con la conseguente relativa autonómia dei patriarchi orientali, non signifícano che la giurisdizione del Vescovo di Roma fosse limitata airOccidente. Signifícano piuttosto che nel loro compito di reggere la Chiesa universale, i Romani Pontefici hanno maggiormente applicato il principio del decentramento, riconoscendo ai patriarcati orientali quei diritti e privilegi ehe per diversi fattori avevano acquisito suile Chiese da essi fondate e ehe erano stati sanciti dagli antichi concili e rinnovati dal concilio di Firenze. Molti Padri, e non solo dei mondo orientale, chiesero il riconoscimento e la salvaguardia di tali diritti e privilegi; ma nello stesso tempo fu più volte sottolineato ehe essi, come ogni dignità e potestà nella Chiesa provengono da una concessione dei Papa, il quale secondo le circostanze e per il bene della Chiesa puô sempre ridimensio- narli, cambiarli o anche revocarli. In pratica l’istituto patriarcale venne considerato in Concilio una questione disciplinare, ehe non rientra nella struttura gerar- chica della Chiesa, e pertanto non poteva trovare spazio nella costituzione dogmatica “Pastor aeternus”. Anche il Vaticano II ribadisce che l’istituto patriarcale di fatto è in vigore solo nelle Chiese orientali e a queste sole si riferisce quando stabilisée che deve essere conservato il loro patrimonio spirituale e ehe deve essere riservato uno speciale onore ai loro patriarchi, ripristinandone i diritti e privilegi. III. CONSIDERAZIONI DOTTRINALI Per quanto condizionato dal proprio sinodo, nel quale è ‘primus inter pares’, il patriarca in pratica acquisisce una funzione di ‘super-vescovo’ rispetto agli al- tri vescovi dei suo patriarcato. E’ responsabile nei loro confronti, li rappresenta al concilio e nella sua persona assicura la loro comunione con gli altri patriarchi e con tutta la Chiesa. Egli regola ogni attività del patriarcato con autorità vera ed effettiva, poiché il termine exousia è sempre usato dai concili nel significato di autorità e non di solo primato onorifico: il potere patriarcale di fatto abbraccia tutto: la fede, la disciplina, la liturgia, l’amministrazione, la giurisdizione canonica.