Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale
62 RAFFAELE COPPOLA 2. Disposizioni applicative ai differenti rapporti tra cattolici e cristiani non cattolici I) Il Direttorio Ecumenico (14.05.1967) nella sua prima parte al capitolo IV reca un titolo generale ehe recita: “Comunicazione nelle cose spirituali con i fratelli separati”. Per communicatio in sacris si intende la partecipazione di cattolici e cristiani non cattolici a determinati riti (di un cattolico ai riti sacri dei fratelli superati e viceversa). Essa è detta attiva, ove si tratti di partecipazione di cattolici e non cattolici ad un atto di culto acattolico; è detta passiva quando si tratta di partecipazione di cattolici e non cattolici ad un atto di culto cattolico. Implicando reciproci riconoscimenti, interessamento delle strutture, di aspetti non secondari della dialettica territorialità - personalità (da leggere in filigrana e percio più interessanti), abbiamo incluso l’argomento nell’oggetto della trattazione, come anticipato in apertura della stessa. A) La comunicazione delle cose sacre con gli orientali ortodossi. La comunicazione delle cose sacre con gli orientali si fonda sulla realtà ontologica dei sacramenti, in particolare del sacerdozio e delFeucaristia, ehe producono vincoli saldi in virtù della comune successione apostolica. Il Direttorio specifica che la comunicazione delle cose sacre con le Chiese ortodosse riguarda i sacramenti deU’eucaristia, della penitenza e dell’unzione degli infer- mi (no. 41), senza omettere di analizzare le situazioni concrete, le circostanze e le forme nelle quali si realizza la comunione:- i cattolici sono invitati ad accostarsi aU’eucaristia e alla confessione presso una Chiesa orientale, adattandosi per quanto possibile alla disciplina orientale (no. 45), onde evitare di causare meraviglia e sospetto fra i fratelli separati;- è valida la confessione praticata da un cattolico presso un ministro di una Chiesa orientale (no. 46);- è consentita la presenza di testimoni cattolici o ortodossi nella celebrazione dei matrimonio presso le due Chiese;- si prescrive il modo di accogliere i ministri delle due Chiese: “dare posto e onori liturgici”(no. 51c); “indossare l’abito corale o le insegne della propria dignità ecclesiale” (no.51b);- si raccomanda ehe negli istituti di istruzione (no. 53) e di assistenza cattolici (no. 54) sia data la possibilità ai ministri delle Chiese ortodosse di incontrare, se presenti, i propri fedeli. Il CCEO, nei cann. 670 e 671, tratta della condivisione di vita, di culto divino e di vita sacramentale con i membri delle varie Chiese e Comunità ecclesiali non cattoliche. In questa materia cosî delicata, della condivisione della liturgia non-sacra- mentale, il can. 670 § 1 dispone di osservare le disposizioni stabilite dal Vescovo eparchiale oppure dalFautoritá superiore, tenendo conto del grado di comunione