Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Péter Erdő: Il concordato in Europa
IL CONCORDATO IN EUROPA 49 categorie delle persone giuridiche o di tutte e singole persone giuridiche ecclesiastiche riconosciute, o una registrazione speciale in base alla comunica- zione degli organi competenti di rappresentanza della Chiesa oppure, almeno per certe categorie di persone giuridiche, il riconoscimento legale senza registrazione statale, che, per poter concludere negozi giuridici, tecnicamente presuppone un certificato ad hoc rilasciato dalle autorité della rispettiva Chiesa. Nella redazione di un tale certificato le autorité ecclesiastiche possono far valere i limiti canonici di competenza degli amministratori o dei rappresentanti delle singole persone giuridiche subordinate. Nei paesi dove la Chiesa come tale o le sue persone giuridiche interne vengono riconosciute come strutture di diritto pubblico dello Stato puö risultare più difficile laristrutturazione delle circoscrizioni pastorali da parte deH’autoritá ecclesiastica, perché essa puö aver bisogno di un consenso o persino di una disposizione delle autorité civili. Era questo il motivo per cui, per la fondazione o la modifica di diocesi nella Germania sono stati necessari accordi bilaterali di tipo diplomatico, mentre nella stragrande maggioranza dei paesi europei, la Santa Sede, dopo il 1989, poteva fondare o trasformare delle diocesi e provincie ecclesiastiche con piena liberté (e cio in più di cento casi, soprattutto nell’Europa centrale ed orientale, ma anche in altre parti del continente). Per quanto concerne la nomina di vescovi, la Chiesa cattolica, giá nel Concilio Vaticano II,12 e anche nel c. 377 § 5 dei Codice di diritto canonico, manifestava la sua volonté di abrogare i diritti e privilegi che in alcuni luoghi spettavano aile autorité civili a questo riguardo. Eppure sono rimasti ancora dei paesi dove la nomina dei vescovi è, pure negli ultimi decenni, terna di accordi bilaterali. Tali accordi, generalmente hanno per oggetto la diminuzione della partecipazione statale nelle nomine. Nel Principato di Monaco le parti contraenti hanno abolito il giuspatronato sostituendolo con la libera nomina pontificia dopo previa consultazione con le autorité statali. Il diritto di patronato è stato abolito anche in Thüringen (1997) e Saxen-Anhalt (1998), come pure il dovere dei vescovi di prestare giuramento di fedeltá alio Stato (ehe prima esisteva in Italia, nella città di Amburgo e in Sassonia). È stato conservato invece - per 1’accordo concluso con Thüringen nel 1997 e per 1’estensione dei vigore dell’antico concordato con la Prussia (del 1929) ai territori della ex Repubblica Democra- tica Tedesca - la possibilité di obiezione politica da parte dello Stato contro una nomina episcopale prevista dalla Chiesa.13 Quanto allTtalia, la consultazione previa, prevista nel Concordato dei 1929 è stata trasformata in una semplice notifica di cortesia. Tale soluzione è stata adottata poi anche per alcuni stati federali della Germania, per l’Estonia, la Polonia, la Lituania, la Croazia o - per andare öltre Europa - anche per il Kazachistan. Degli ordinariati militari si íratta 12 Christus Dominus 20. 13 D’Onorio La diplomatie (nt. 7), 267.