Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Erdő: Il concordato in Europa

46 PÉTER ERDŐ particolare: questa è l’opéra salvifica di Cristo. La Chiesa è popolo acquistato al prezzo dei suo sangue.4 In questo contesto non meraviglia se i cristiani delle prime generazioni si sentivano una comunità religiosa indipendente dai poteri civili nello svolgimento della propria missione. All’epoca delle persecuzioni nell’Impero Romano non sembra ehe abbiano avuto motivi oggettivi di consi- derarsi parte delle strutture dei diritto pubblico dello Stato. Nella tarda antichità, quando il diritto imperiale cominciava a considerare la Chiesa cristiana come successore della precedente religione di Stato, si manifestavano tendenze ad inserire la Chiesa tra le strutture di diritto pubblico dell’Impero. All’epoca bizantina, l’imperatore cristiano si cominciava a consi­derare “isapostolos”, organo interno della Chiesa. Tale eredità pero non andava di pari passo con la propria convinzione della Chiesa, la quale, secondo la testimonianza delle collezioni canoniche antiche, sapeva distinguere le proprie norme giuridiche (“canones”) dalle leggi dello Stato (“leges”). Il ruolo quasi apostolico dei principi secolari divenne poi nella prassi difficilmente sostenibile, soprattutto in situazioni nelle quali la Chiesa era costretta a vivere in rapporto di dipendenza da un potere civile islamico od ateo. In Occidente invece, sin dall’epoca di Sant’Ambrogio ehe sapeva formulare la critica morale e disciplinare-ecclesiastica persino nei confronti di Teodosio Magno, la sovranità della Chiesa nelle cose “spirituali” era ben sentita. Cosî è nata la prassi di concludere dei patti bilaterali tra Stato e Chiesa nel mondo cristiano. La prima convenzione generalmente nota come “concordato” fu quelladi Worms del 1122 che mettevafine allalotta di “investitura” tra Chiesa e Impero. NelTepoca moderna, con la secolarizzazione dei pensiero comune e quindi anche delle istituzioni dello Stato, fra circostanze di separazione giuridica tra Stato e Chiesa - modello che, se non scaturisce da un atteggiamento ostile, puö anche rispondere alia natura teologica sovrana della Chiesa come popolo di Dio - riceve un accento speciale la possibilité di contrarre accordi bilaterali tra questi soggetti. Dalla separazione, infatti, consegue ehe si íratta di soggetti di diritto diversi, indipendenti uno dall’altro nella loro sfera. E ciö non dipende stretta- mente dal fatto se una determinata comunità religiosa disponga o meno di un’organizzazione provvista di personalità giuridica internazionale, ma discen­de dal fatto ehe la religione è un campo della vita delTuomo e della società, il quale non puö essere considerato da uno Stato moderno, secolarizzato, ehe professa il principio della separazione tra Stato e Chiesa, come oggetto della propria attività pubblica ed ufficiale. In tale campo si fanno valere altre forme organizzative nella società, diverse dallo Stato. Per cui possono nascere delle convenzioni di contenuto e carattere diverso con le diverse comunità religiose 4 Cf. Atti 20,28.

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